
07 Sep Flat tax icrementale
Flat tax incrementale: aliquota al 15%
La Legge di Bilancio 2023 ha introdotto nel nostro ordinamento tributario per i percettori di reddito di impresa e di lavoro autonomo, diversi da quelli che applicano il regime forfetario, la cosiddetta “Flat Tax Incrementale” che consiste nell’applicazione di un’aliquota ridotta, pari al 15%.
Tale aliquota si applica su parte dell’incremento realizzato nel 2023 rispetto al risultato più elevato conseguito nel corso del triennio 2020-2022.
Tale imposta, sostitutiva dell’Irpef e delle addizionali regionali e comunali, può essere applicata in luogo degli scaglioni crescenti previsti per l’Irpef.
I contribuenti persone fisiche esercenti attività d’impresa, arti o professioni, potranno usufruire di questa agevolazione tributaria su una base imponibile non superiore ad euro 40mila, determinata sulla differenza tra i redditi percepiti nel corso del 2023 e su quello più alto percepito nel triennio 2020-2022 incrementato del 5%,.
L’Amministrazione Finanziaria ha chiarito che:
- l’eventuale maggior reddito che ecceda il limite di 40.000 euro, resta assoggettato alla tassazione progressiva IRPEF (ed alle relative addizionali), secondo gli ordinari scaglioni di reddito;
- il regime agevolativo non si applica qualora il contribuente abbia iniziato l’attività nel corso del 2023;
- i contribuenti in regime “forfettario” che nel corso del 2023 dovessero superare il limite dei 100mila euro di incassi/ricavi saranno costretti ad uscire immediatamente dal regime agevolativo, potendo rientrare a beneficiare della Flat Tax Incrementale;
Ai fini esemplificativi si riporta il seguente esempio:
se il contribuente nel corso del triennio 2020-2022 dovesse aver dichiarato redditi rispettivamente per 90.000, 100.000 e 95.000 si prenderà a riferimento il reddito dichiarato più alto pari ad euro 100mila incrementato del 5% e, pertanto, pari ad euro 105.000.
Se nel corso del 2023 il contribuente dovesse dichiarare un reddito di euro 150.000 la Flat Tax Incrementale si applicherà alla differenza tra i due redditi e, quindi, a 150.000 meno 105.000, nel limite di 40mila euro dell’incremento.
Pertanto, essendo l’incremento pari ad euro 45.000 la quota di euro 40mila potrà essere assoggettata alla FTI del 15%, anziché alla tassazione progressiva IRPEF e alle relative addizionali, secondo gli ordinari scaglioni di reddito, mentre la rimanente quota di euro 5.000 sarà assoggettata a tassazione ordinaria.
Articolo a cura di Alessandro Coppola, Dottore Commercialista
Open Professionisti, consulenza per le imprese
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