
12 Sep Fringe benefit
Il decreto Aiuti bis prevede limitatamente al periodo d’imposta 2022, l’ innalzamento da 258,23 a 600 euro del valore dei beni ceduti e dei servizi prestati ai lavoratori dipendenti (fringe benefit) che non concorre a formare il reddito (art. 12, D.L. 9 agosto 2022, n. 115).
Solo per l’anno 2022 ed entro il limite complessivo della soglia di 600 euro, rientrano nell’agevolazione anche “le somme erogate o rimborsate ai medesimi dai datori di lavoro per il pagamento delle utenze domestiche del servizio idrico integrato, nell’energia elettrica e del gas naturale”.
La soglia di 258,23 euro – già aumentata per gli anni 2020 e 2021 a 516,46 euro (art. 112, D.L. n. 104/2020, come modificato dall’art. 6-quinquies del D.L. n. 41/2021) – viene ora elevata a 600 euro per il solo anno 2022 (art. 12 del D.L. 9 agosto 2022, n. 115).
In oltre per l’anno 2022, l’importo del valore di buoni benzina o analoghi titoli ceduti dai datori di lavoro privati ai lavoratori dipendenti per i rifornimenti di carburante per l’autotrazione (come benzina, gasolio, GPL e metano ed ivi compresi i “buoni o titoli analoghi per la ricarica di veicoli elettrici”
nel limite di 200 euro per lavoratore, non concorre alla formazione del reddito ai sensi dell’art. 51, comma 3, TUIR (art. 2, D.L. n. 21/2022).
Il valore totale dei benefit cui può fruire il lavoratore in esenzione da imposta è pari a 800 euro, di cui 200 euro per uno o più buoni benzina e 600 euro per l’insieme degli altri beni e servizi
L’agevolazione si applica limitatamente all’anno d’imposta 2022, si considerano percepiti nel periodo d’imposta anche le somme e i valori corrisposti entro il 12 gennaio del periodo d’imposta successivo a quello a cui si riferiscono secondo il principio di cassa allargato.
Il risparmio fiscale e contributivo matura sia per l’ azienda che per il dipendente, va analizzato caso per caso, anche il relazione alla fascia reddituale del percettore del fringe benefit.
Articolo a cura di Donatina Lucia, Consulente del Lavoro e CTU
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