Il disastro ferroviario di viareggio

Lo scorso 6 settembre sono state depositate le motivazioni della sentenza emessa dalla Suprema Corte di Cassazione in ordine al noto caso giudiziario del disastro ferroviario verificatosi presso la stazione di Viareggio nel giugno del 2009.


Al di là delle persone fisiche coinvolte, rivestivano la qualità di imputati numerose persone giuridiche, in relazione ai delitti di lesioni ed omicidio colposo aggravati dalla violazione delle norme per la prevenzione di infortuni sul lavoro, ex art. 25-septies D.lgs. 231/01.
All’esito di un corposo iter motivazionale, si è ritenuto che, ai fini dell’integrazione dell’aggravante in  esame, è richiesto:

 che sia stata violata una norma sulla sicurezza e la salute dei lavoratori;
– che l’evento, anche quello occorso in danno di un terzo, sia concretizzazione del rischio lavorativo, ovvero del rischio di nocumento del lavoratore in conseguenza dell’attività espletata o del terzo che si trova in analoga situazione di esposizione.

Le condanne inflitte nel giudizio di merito agli enti imputati ex D.lgs. 231/01 sono state, pertanto, annullate senza rinvio per insussistenza del reato presupposto poiché la Corte ha escluso la configurabilità della circostanza aggravante in questione, ritenendo che le vittime non fossero esposte al rischio “lavorativo” bensì a quello attinente la sicurezza della circolazione ferroviaria.

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Articolo a cura di Alessia Cristiana Spagnuolo
Avvocato Penalista

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