Piano di Risanamento

il Piano attestato di risanamento per risanare le aziende in crisi finanziaria

Il piano attestato di risanamento è uno strumento autonomo stragiudiziale che consente all’impresa, che si trova in uno stato di crisi (squilibrio economico-finanziario) non irreversibile, di gestire il” risanamento dell’esposizione debitoria” con la finalità del “riequilibrio della situazione economico finanziaria” in un’ottica esclusiva di continuità aziendale.

Il piano non è altro che un accordo da proporre ai creditori finalizzato per il superamento dello squilibrio aziendale temporaneo.

Il Codice della Crisi dell’Impresa e dell’Insolvenza (CCII) D.Lgs.n.14/2019 prevede che il piano di risanamento si caratterizzi per:

  • La sua natura privatistica che consente la riservatezza degli accordi sottostanti con i creditori interessati, evitando qualsiasi forma di pubblicità negativa nei rapporti con gli altri stakeholders (clienti, fornitori, banche, etc…). Peraltro, il deposito del Piano attestato di risanamento presso il Registro Imprese è solo facoltativo, pur necessitando laddove si volesse sfruttare la opportunità di considerare irrilevanti fiscalmente le sopravvenienze attive che dovessero scaturire da transazioni con i creditori;
  • La c.d. attestazione, circa la “veridicità dei dati” e la “fattibilità economica”, da predisporre da parte di un esperto indipendente nominato dal debitore. L’attestatore indipendente (revisore legale) dovrà garantire che i dati di partenza su cui si poggia il piano siano veritieri e affidabili e che le assunzioni del piano abbiano una logica economico/finanziaria in grado di prevedere il ragionevole raggiungimento del risanamento dell’impresa. Infine, nel rispetto del vigente art.67, comma 3, lettera d) della Legge Fallimentare, l’attestatore dovrà garantire la propria totale estraneità agli interessi dell’impresa e dell’imprenditore;
  • La non assoggettabilità all’azione revocatoria degli atti, dei pagamenti e delle garanzie compiuti in esecuzione del piano (art.67 L.F. e poi l’art. 166 del D.Lgs. n.14/2019 – Codice della Crisi dell’Impresa e dell’Insolvenza – a seguito dell’entrata in vigore del D,Lgs richiamato). L’esclusione opera anche con riguardo all’azione revocatoria ordinaria;
  • L’esclusione da responsabilità penali, relative a reati di bancarotta preferenziale e di bancarotta semplice, discendenti dal compimento degli atti e dei pagamenti previsti dal piano.
  • La possibilità di gestire in piano, sia nella fase delle trattative che nel processo di definizione degli accordi, senza il controllo del Tribunale.

Con l’entrata in vigore del nuovo Codice della Crisi dell’Impresa e dell’Insolvenza (CCII) il piano attestato di risanamento troverà una specifica regolamentazione nell’art.56, intitolato appunto “Accordi in esecuzione di piani attestati di risanamento”, integrato dal D.lgs. 26 ottobre 2020, n.147.

Dott. Alessandro Coppola

Dottore Commercialista e Revisore dei Conti

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