art.2086 CC,

Imposte evase e giudice penale

Esiste la cosiddetta “pregiudiziale tributaria” con riferimento all’accertamento dell’ammontare dell’imposta evasa nel caso di giudizio penale per reati tributari?

Anche in tempi estremamente recenti, è stata fornita dalla Corte di cassazione, (sezione terza, 4 maggio 2021, n. 16865), risposta negativa, con specifico riguardo alla fattispecie di omessa dichiarazione ex art. 5, D. lgs. n. 74/2000), con alcune, importanti, precisazioni.


Anzitutto, il Collegio ha ricordato che “spetta esclusivamente al giudice penale il compito di determinare l’ammontare dell’imposta evasa, da intendersi come l’intera imposta dovuta e non versata, suscettibile dapprima di sequestro e, poi, di confisca, in base a una verifica che può venire a sovrapporsi ed anche entrare in contraddizione con quella eventualmente effettuata dal giudice tributario”.


Al tempo stesso, tuttavia, il giudice penale, pur in assenza di vincoli ai parametri utilizzati dal giudice tributario, può apprezzare e valorizzare gli elementi emersi in tale sede, qualora li ritenga idonei a sorreggere il suo convincimento obiettivo.

Infine, ha rilevato la Corte, che il giudice penale risente, nella determinazione dell’imposta evasa, delle limitazioni della specifica finalità dell’accertamento penale, con la conseguenza che “occorre tenere conto dei costi non contabilizzati solo in presenza, quanto meno, di allegazioni fattuali, da cui desumere la certezza o, comunque, il ragionevole dubbio della loro esistenza.”

Articolo a cura di
Alessia Cristiana Spagnuolo
Avv. Penalista

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