
28 Jan Imputati assolti: Rimborso spese legali
Il DM Giustizia del 20.12.21, contenente l’istituzione del Fondo per il rimborso delle spese legali agli imputati assolti, è stato finalmente pubblicato in Gazzetta Ufficiale.
Stando alle previsioni del decreto attuativo, il rimborso spetta agli imputati assolti con sentenza divenuta irrevocabile, per tutti i capi di imputazione contestati, con le formule: “perché il fatto non sussiste”, “perché non ha commesso il fatto” o “perché il fatto non costituisce reato o non è previsto dalla legge come reato”, escluso il caso in cui quest’ultima pronuncia sia intervenuta a seguito della depenalizzazione dei fatti oggetto d’imputazione.
L’art. 1 del decreto detta le condizioni per ottenere il rimborso:
- la sentenza di assoluzione deve essere divenuta irrevocabile nell’anno precedente a quello di presentazione dell’istanza;
- per nessuna delle imputazioni deve essere stata pronunciata sentenza di condanna o di estinzione del reato per prescrizione o amnistia;
- l’imputato non deve aver beneficiato del gratuito patrocinio;
- non deve essere stata pronunciata la condanna del querelante alla rifusione delle spese di lite;
- l’imputato non deve avere diritto alla restituzione delle spese da parte dell’ente da cui dipende (art. 18, comma 1, del decreto-legge 25 marzo 1997, n. 67).
L’istanza si presenta tramite SPID facendo accesso alla piattaforma telematica appositamente istituita dal Ministero della Giustizia.
Presentatore dell’istanza è personalmente l’imputato assolto, oppure il legale rappresentante in caso di minori o incapaci, oppure ancora gli eredi quando l’imputato è deceduto.
Termine per la presentazione dell’istanza
La domanda dovrà essere presentata, a pena di esclusione, entro il 31 marzo dell’anno successivo a quello di irrevocabilità della sentenza.
Solo per le sentenze divenute irrevocabili nel 2021 le istanze potranno essere presentate dal 1° marzo 2022 e fino al 30 giugno 2022.
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Articolo a cura di Alessia Cristiana Spagnuolo,
Avvocato Penalista
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