03 Feb Imputazione dei compensi nell’anno nel quale il committente opera la ritenuta.
Modifiche alla Legge sulla Ritenuta d’Acconto e l’Imputazione dei Compensi
Il Decreto di riforma dell’IRES e dell’IRPEF (D. Lgs.192/24) ha modificato la determinazione del reddito di lavoro autonomo sostituendo l’art.54 del TUIR con gli artt. da 54 a 54 octies del TUIR.
Il nuovo articolo 54 comma 1 ultimo periodo del Decreto del Presidente della Repubblica 917/86 (TUIR) disciplina diversamente l’imputazione temporale dei compensi risolvendo il problema degli incassi ricevuti a cavallo d’anno.
Spesso capitava che il pagamento effettuato a fine anno dal committente venisse immediatamente a questo addebitato per poi essere accreditato al professionista solo nell’anno successivo. Questa situazione ha comportato l’obbligo per il committente di effettuare e di certificare la ritenuta d’acconto nell’anno di effettuazione del pagamento mentre obbligava il professionista a dichiarare, nel rispetto del principio di cassa, il compenso nell’anno di incasso. Ciò comportava un disallineamento temporale tra quanto dichiarato dal professionista e quanto certificato dal committente.
Grazie alla modifica introdotta a partire dal periodo d’imposta 2024 i compensi percepiti dai professionisti devono essere imputati nel medesimo anno in cui il committente effettua la ritenuta d’acconto e non nell’anno di effettivo incasso da parte del professionista.
Esempio pratico: Se il committente esegue la ritenuta d’acconto nel mese di dicembre 2024, ma il professionista incassa materialmente il compenso solo nel gennaio 2025, il compenso verrà comunque imputato all’anno 2024 per fini fiscali.
Questa modifica comporta una maggiore sincronizzazione tra l’effettuazione della ritenuta d’acconto e l’imputazione del reddito, riducendo potenzialmente il rischio di disallineamenti nelle dichiarazioni fiscali e nei pagamenti delle imposte.
Articolo a cura di Stefano Vignolo, Dottore Commercialista
Open Professionisti, Consulenti d’Impresa
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