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INDENNITA’ UNA TANTUM EURO 150

L’INPS, con la Circolare n. 116 del 17 ottobre 2022, fornisce le istruzioni applicative per accedere all’ indennità una tantum di 150 euro prevista dall’art.18 del DL n. 144/2022 (c.d. Decreto Aiuti-ter).

L’indennità va riconosciuta, a cura dei datori di lavoro, ai lavoratori dipendenti, con la retribuzione di competenza del mese di novembre 2022.

Per espressa previsione normativa, l’indennità una tantum spetta ai lavoratori dipendenti una sola volta, anche nel caso in cui siano titolari di più rapporti di lavoro, il lavoratore titolare di più rapporti di lavoro dovrà presentare la dichiarazione in oggetto al solo datore che provvederà al pagamento dell’indennità.

SOGGETTI BENEFICIARI: rientrano, in generale tutti i titolari di rapporto di lavoro (a tempo determinato   o indeterminato) dipendenti di datori di lavoro, pubblici e privati, a prescindere dalla circostanza che assumano o meno la natura di imprenditore, con rapporto in essere nel mese di novembre 2022. L’INPS precisa che i datori di lavoro dovranno, in automatico, pagare l’indennità una tantum di 150 euro anche ai lavoratori stagionali, a tempo determinato, intermittenti, laddove in forza nel mese di novembre 2022, subordinatamente alla dichiarazione attestante il possesso dei requisiti ordinari previsti.

REQUISITI RICHIESTI:

– la sussistenza del rapporto di lavoro (a tempo determinato o indeterminato) nel mese di novembre 2022;

– l’indennità una tantum di 150 euro spetta purché l’imponibile previdenziale di novembre 2022 non ecceda il limite massimo di 1.538 euro (Limite annuo € 20.000,00);

–  non essere titolare di uno o più trattamenti pensionistici a carico di qualsiasi forma previdenziale obbligatoria, di pensione o assegno sociale, di pensione o assegno per invalidi civili, ciechi e sordomuti, nonché di trattamenti di accompagnamento alla pensione, con decorrenza entro il 1° ottobre 2022;

– non essere componente di nucleo familiare beneficiario di Reddito di cittadinanza (Rdc) di cui al Decreto Legge n. 4/2019;

– per espressa previsione normativa (comma 2, art. 18, DL n. 144/2022) l’indennità una tantum di 150 euro è riconosciuta anche nei casi in cui il lavoratore sia interessato da eventi con copertura di contribuzione figurativa integrale a carico dell’INPS. Ciò implica che l’indennità va erogata al lavoratore anche nell’eventualità in cui il suo imponibile previdenziale risulti azzerato a seguito di eventi tutelati (quali, ad esempio, CIGO/CIGS, Assegno di integrazione salariale garantito dal FIS o dai Fondi di solidarietà/CISOA, percepiti in ragione della sospensione del rapporto di lavoro, congedi parentali, ecc.), fermo restando il rispetto del limite di 1.538 euro;

– diversamente, la predetta indennità non può essere riconosciuta, pur sussistendo il rapporto di lavoro nel mese di novembre 2022, nell’ ipotesi in cui l’imponibile previdenziale risulti azzerato a causa della sospensione del rapporto di lavoro per eventi, previsti dalla legge o dalla contrattazione, non coperti da contribuzione figurativa a carico dell’INPS (ad esempio, aspettativa non retribuita).

Articolo a cura di Donatina Lucia, Consulente del lavoro e Ctu

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