12 Mar Ires premiale
Ires premiale
La legge di bilancio 2025 (L.207/2024) con i commi da 436 a 444 dell’art. 1 ha introdotto l’IRES premiale che, a condizione del rispetto di alcune regole e di alcuni presupposti, consentirà ai soggetti IRES, limitatamente all’esercizio 2025, di applicare l’aliquota agevolata IRES del 20% anziché quella ordinaria del 24%.
In attesa dei decreti ministeriali attuativi vediamo quanto esplicitamente previsto in termini di regole e presupposti.
Sarà necessario che il soggetto IRES
– Provveda ad accantonare ad apposita riserva una quota non inferiore all’80 per cento degli utili dell’esercizio in corso al 31 dicembre 2024
– che un ammontare non inferiore al 30% degli utili di cui sopra e, comunque, non inferiore al 24 per cento degli utili dell’esercizio in corso al 31 dicembre 2023 sia destinato a investimenti relativi all’acquisto, anche mediante contratti di locazione finanziaria, di beni strumentali nuovi riconducibili a Industria 4.0 e Transizione 5.0;
– tali investimenti non dovranno, in ogni caso, essere inferiori a 20.000 euro.
Il comma 437 del richiamato art.1 prevede che tale riduzione dell’aliquota IRES spetti a condizione che:
= nel periodo d’imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre 2024:
– il numero di unità lavorative per anno non sia diminuito rispetto alla media del triennio precedente (2022-2023-2024);
– siano effettuate nuove assunzioni di lavoratori dipendenti con contratto di lavoro a tempo indeterminato che costituiscano incremento occupazionale in misura pari almeno all’1 per cento del numero dei lavoratori dipendenti a tempo indeterminato mediamente occupati nel periodo d’imposta in corso al 31.12.2024 e, comunque, in misura non inferiore a un lavoratore dipendente con contratto di lavoro a tempo indeterminato;
– l’impresa non abbia fatto ricorso all’istituto della cassa integrazione guadagni nell’esercizio in corso al 31.12.2024 o in quello successivo
Il comma 438 del richiamato art.1 prevede che le imprese beneficiarie dell’IRES premiale decadano da tale agevolazione, con conseguente recupero della stessa nelle seguenti fattispecie:
– nel caso in cui la quota di utile accantonata pari all’80%, di cui sopra, sia distribuita entro il secondo esercizio successivo a quello in corso al 31.12.2024;
– nel caso in cui i beni oggetto di investimento siano dismessi, ceduti a terzi, destinati a finalità estranee all’esercizio dell’impresa ovvero destinati stabilmente a strutture produttive localizzate all’estero, anche se appartenenti allo stesso soggetto, entro il quinto periodo d’imposta successivo a quello nel quale è stato realizzato l’investimento.
Il comma 439 del richiamato art.1 prevede che tale riduzione dell’aliquota (dal 24% al 20%) non si applichi alle società e agli enti in liquidazione ordinaria, assoggettati a procedure concorsuali di natura liquidatoria, nel periodo d’imposta successivo a quello in corso al 31.12.2024 o che determinano il proprio reddito imponibile, anche parzialmente, sulla base di regimi forfetari.
Articolo a cura di Alessandro Coppola, Dottore Commercialista
Open Professionisti, Consulenti di Impresa
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