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Iva su credito inesigibile – Recupero -Modifiche all’art.26 del decreto IVA

Aggiornamento (come da anticipazione) del nostro articolo pubblicato in data 5 maggio. È stato pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 123 del 25 maggio 2021 il D.L. n. 73/2021 (decreto Sostegni bis) recante misure urgenti per il sostegno alle imprese, al lavoro e alle professioni, per la liquidità, la salute e i servizi territoriali, connesse all’emergenza Covid-19. L’art.18, intitolato “Recupero iva su crediti non riscossi nelle procedure concorsuali” ha significativamente modificato l’art. 26, comma 2, del DPR 633/72 (decreto IVA) prevedendo che il creditore che abbia emesso una fattura con IVA, che rimane impagata, ad un debitore sottoposto successivamente a procedura concorsuale, possa emettere una nota di variazione per il recupero dell’IVA stessa fin dall’apertura della procedura concorsuale e non più alla data di conclusione della procedura stessa. Così facendo il creditore anticipa i tempi di recupero dell’IVA .

Il legislatore ha, pertanto, adeguato il Decreto IVA (633/1972) alla disciplina comunitaria riguardante la variazione dell’imponibile e dell’imposta in caso di mancata riscossione dei crediti vantati nei confronti di clienti assoggettati a procedure concorsuali. Non è prevista l’auspicata applicazione di tale modifica anche per le procedure già aperte. Il Decreto in commento prevede esplicitamente che “le disposizioni di cui all’articolo 26, comma 3- bis, lettera a), e comma 5, secondo periodo, del Decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, …. si applicano alle procedure concorsuali avviate in seguito alla data di entrata in vigore della presente norma ”.

Articolo a cura di

Alessandro Coppola

Dottore Commercialista & Revisore Contabile

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