Riforma penale tributaria, D.lgs. 87/2024, Omesso versamento IVA, Causa di non punibilità ,Crisi di liquidità aziendale

La non punibilità dei reati tributari per omesso versamento in caso di non liquidità non transitoria

La non punibilità dei reati tributari per omesso versamento in caso di non liquidità non transitoria

La recente riforma del sistema penale tributario operata con il D.lgs. 87 del2024 ha, tra le altre cose, introdotto all’art. 13, co. 3-bis. una speciale causa di non punibilità applicabile ai reati di omesso versamento di IVA e di ritenute previdenziali “se il fatto dipende da cause non imputabili all’autore sopravvenute, rispettivamente, all’effettuazione delle ritenute o all’incasso dell’imposta sul valore aggiunto. Ai fini di cui al primo periodo, il giudice tiene conto della crisi non transitoria di liquidità dell’autore dovuta alla inesigibilità dei crediti per accertata insolvenza o sovraindebitamento di terzi o al mancato pagamento di crediti certi ed esigibili da parte di amministrazioni pubbliche e della non esperibilità di azioni idonee al superamento della crisi”.

La norma cristallizza un orientamento minoritario della Suprema Corte di Cassazione che già in passato aveva ammonito i Giudici di merito invitandoli a tenere conto delle argomentazioni difensive idonee a dimostrare che il mancato pagamento delle imposte fosse dovuto ad una crisi straordinaria dell’impresa, in contrapposizione all’indirizzo maggioritario che riteneva comunque responsabile l’imprenditore che, emettendo la fattura, doveva ritenersi esposto al pagamento delle imposte a prescindere dal pagamento in suo favore del corrispettivo.

In accoglimento della novella normativa, la Suprema Corte di Cassazione ha invertito la rotta seguita dalla maggioranza della pronunce dalla stessa emesse e, con sentenza del 11.11.24 n. 41238, ha ritenuto non punibile l’imprenditore che non aveva versato l’IVA ma che, nel giudizio di merito, era riuscito a dimostrare che il proprio inadempimento era stato determinato dal mancato incasso dell’IVA risultante dalle fatture dell’anno fiscale di riferimento e, quindi, dall’inadempimento di un numero considerevole di committenti, tra cui anche enti pubblici, circostanze che avevano determinato una crisi di liquidità dell’impresa non addebitabile al legale rappresentante.

E’ stato in questo modo aperto uno spiraglio per un approccio meno rigoroso e formalistico e più aderente alla realtà economica e sociale in cui si trovano ad operare le aziende.

Articolo a cura di Alessia Cristiana Spagnuolo, Avvocato Penalista

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