amministratore di fatto

L’amministratore di fatto delineato dal diritto penale

La ricostruzione del profilo di amministratore di fatto, secondo una recentissima pronuncia della Suprema Corte di Cassazione (sez. VI, n. 2714/20) deve condursi, in ambito penalistico, alla stregua di specifici indicatori, individuati non soltanto rapportandosi alle qualifiche formali rivestite in ambito societario ovvero alla mera rilevanza degli atti posti in essere in adempimento della qualifica ricoperta (ex multis Sez. 5, n. 41793 del 17/06/2016, Ottobrini, Rv. 268273), bensì sulla base delle concrete attività dispiegate in riferimento alle società oggetto d’analisi, riconducibili ad indici sintomatici quali la diretta partecipazione alla gestione della vita societaria, la generalizzata identificazione nelle funzioni amministrative da parte dei dipendenti e dei terzi, l’intervento nella declinazione delle strategie d’impresa e nelle fasi nevralgiche dell’ente economico. Il relativo apprezzamento non può ritenersi limitato alla fisionomia delineata dal codice civile, che ne declina lo status nella dimensione fisiologica dell’attività d’impresa, ma va riguardato nel più ampio contesto delle ingerenze e degli interessi antigiuridici che ne arricchiscono il ruolo. Se, quindi, la nozione di amministratore di fatto, introdotta dall’art. 2639 c.c., presuppone l’esercizio in modo continuativo e significativo dei poteri inerenti alla qualifica o alla funzione, con conseguente inserimento organico del soggetto con funzioni direttive in qualunque fase della sequenza produttiva, organizzativa o commerciale dell’attività sociale (ad esempio i rapporti con i dipendenti, i clienti o i fornitori, ovvero in ogni settore gestionale dell’attività dell’ente), in sede penale rileva piuttosto la funzione di regia e di strategica gestione dell’ente, in violazione del complesso dei doveri posti a presidio dell’interesse dei creditori, dei terzi e del mercato. E siffatta condizione ben può coesistere con l’esercizio dei poteri propri dell’amministratore di diritto, o nell’espletamento anche di ordinarie mansioni di dipendente, ove si risolva in una cogestione coordinata dell’organismo societario.

Avv. Alessia Cristiana Spagnuolo

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