smart working

Lavoro Agile e fruizione permessi L.104/92

Molti lavoratori, durante l’attuale periodo di emergenza sanitaria da Coronavirus, stanno svolgendo la propria attività lavorativa in modalità agile. Questa scelta può essere adottata dalle aziende, al fine di evitare la diffusione dell’epidemia, oppure dai genitori di figli minori obbligati alla didattica a distanza, contagiati o in quarantena, dai genitori con figli colpiti da disabilità grave e, infine, dai lavoratori fragili. Questa modalità di svolgimento della prestazione lavorativa, c.d. “smart working”, è caratterizzata dall’assenza di vincoli orari o spaziali e da un’organizzazione produttiva orientata alle fasi, ai cicli e agli obiettivi. Pone alcune problematiche rispetto alla gestione del rapporto di lavoro, anche in relazione a particolari Istituti di cui può beneficiare il lavoratore.

Un caso concreto è rappresentato dai lavoratori “assistenti-familiari” che devono svolgere la propria attività lavorativa coordinandola con la gestione di un disabile che necessita di assistenza continua. In Italia i disabili rappresentano circa 5,2% della popolazione, di questi poco meno di 1 milione sono anziani. Oltre il 29% vive sola, il 27,4% con il coniuge, il 16,2% con il coniuge e i figli, il 7,4% con i figli e senza coniuge, circa il 9% con uno o entrambi i genitori, il restante 11% circa vive in altre tipologie di nucleo familiare.

È stata avanzata all’Ispettorato Nazionale del Lavoro richiesta di chiarimenti riguardo lo svolgimento della prestazione in modalità agile e l’utilizzo da parte dei lavoratori dei permessi previsti dalla L. 104/92.

Con nota n. 7152 del 26 aprile 2021 INL ammette la fruibilità frazionata ad ore dei permessi L. 104/92 laddove le esigenze personali del lavoratore risultino incompatibili con la propria organizzazione in modalità agile.

L’interpretazione INL è rivolta alla tutela della flessibilità della quale beneficia il lavoratore durante lo smart working, l’autorganizzazione e, di conseguenza, la conciliazione dei tempi di vita e lavoro. Pertanto, qualora tale flessibilità non fosse sufficiente, sarà possibile ricorrere ad ore di

permesso L.104/92 in base alle singole esigenze.

Articolo a cura di

Donatina Lucia

Consulente del Lavoro e C.T.U.

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