Lavoro Agile- Impiegato lavora in smart working 2023

Lavoro agile: novità per lavoratori fragili

Prorogato lo smart working nel settore privato al 30 settembre

Lavoro agile. Sulla Gazzetta Ufficiale del 3 luglio 2023 è stata pubblicata la Legge n. 85 del 3 luglio 2023, di conversione, con modificazioni, del c.d. Decreto Lavoro. Tra le novità di interesse per i datori di lavoro si segnala l’articolo 28-bis, dedicato al lavoro agile.

Il Legislatore proroga al 30 settembre 2023 (in luogo del 30 giugno 2023) il lavoro agile per i lavoratori del settore privato che sono “soggetti fragili”, ovvero affetti dalle patologie e condizioni individuate dal Decreto del Ministro della salute 4 febbraio 2022.


Tale decreto individua le condizioni del soggetto e le patologie croniche con scarso compenso clinico e con particolare connotazione di gravità in presenza delle quali è certificata, dal medico di medicina generale del lavoratore, la situazione di fragilità ai fini dell’applicazione di alcune norme transitorie di favore. Si precisa che, per tali soggetti, il datore di lavoro è tenuto ad assicurare lo svolgimento della prestazione lavorativa in modalità agile, anche attraverso l’adibizione a diversa mansione compresa nella medesima categoria o area di inquadramento, come definite dai contratti collettivi di lavoro vigenti, senza alcuna decurtazione della retribuzione in godimento.

Resta ferma l’applicazione delle disposizioni dei relativi contratti collettivi nazionali di lavoro, ove più favorevoli. Proroga del lavoro agile per lavoratori con figli minori di anni 14 e altre categorie di lavoratori Il Legislatore dispone la proroga al 31 dicembre 2023 (in precedenza, fino al 30 giugno 2023) del lavoro agile per:
i lavoratori dipendenti del settore privato che abbiano almeno un figlio minore di 14 anni (a condizione che nel nucleo familiare non vi sia altro genitore beneficiario di strumenti di sostegno al reddito, in caso di sospensione o cessazione dell’attività lavorativa, e che non vi sia genitore non lavoratore);
i lavoratori dipendenti, pubblici e privati, che, sulla base delle valutazioni dei medici competenti, siano maggiormente esposti al rischio di contagio dal virus SARS-CoV-2, in ragione dell’età o della condizione di rischio derivante da immunodepressione, da esiti di patologie oncologiche o dallo svolgimento di terapie salvavita o, comunque, da comorbilità che possano caratterizzare una situazione di maggiore rischiosità accertata dal medico competente, nell’ambito della sorveglianza sanitaria.
I suddetti lavoratori hanno diritto a svolgere la prestazione di lavoro in modalità agile anche in assenza degli accordi individuali, fermo restando il rispetto degli obblighi informativi previsti dagli articoli da 18 a 23 della Legge n. 81/2017, e a condizione che tale modalità sia compatibile con le caratteristiche della prestazione.


La prestazione lavorativa in smart working può essere svolta anche attraverso strumenti informatici nella disponibilità del dipendente qualora non siano forniti dal datore di lavoro.

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Articolo a cura di Donatina Lucia, Consulente del Lavoro e CTU

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