
19 Jul Lavoro domestico
Dall’analisi condotta dalla Fondazione Studi dei Consulenti del lavoro emerge che ogni anno è stimato in 2,7 miliardi di euro il mancato gettito tra evasione contributiva e fiscale e, di questi, la parte più rilevante è rappresentata dagli oneri contributivi evasi: circa 1,6 miliardi i contributi che le famiglie italiane avrebbero dovuto versare nel caso di un’assunzione regolare del collaboratore domestico.
A ciò si aggiunge l’evasione fiscale derivante dalla mancata o parziale dichiarazione dei redditi dei lavoratori: secondo le ultime stime ammonta a circa 1 miliardo di euro, corrispondente ad una base imponibile non dichiarata di circa 8,8 miliardi. Questo emerge dallo studio “Il costo nascosto del lavoro domestico”, promosso da Assindatcolf (Associazione Sindacale Nazionale dei Datori di Lavoro Domestico) e realizzato da Fondazione Studi Consulenti del Lavoro.
Vediamo nel dettaglio in cosa consiste un regolare contatto di lavoro domestico.
Nel corso dell’esecuzione del rapporto di lavoro domestico, le parti sono tenute all’osservanza dei generali obblighi previsti per il rapporto di lavoro subordinato.
Il lavoratore domestico è tenuto ad eseguire la prestazione lavorativa secondo la diligenza dovuta alla natura della prestazione idonea a realizzare le necessità familiari o della comunità.
Il datore di lavoro è obbligato a corrispondere la retribuzione e a garantire condizioni di lavoro che tutelino l’integrità fisica, psichica e morale del lavoratore. Nelle ipotesi di convivenza, il datore è tenuto infatti a garantire al domestico un ambiente di lavoro non pregiudizievole alla salute del lavoratore, a garantire un’alimentazione sana e sufficiente.
Retribuzione
La retribuzione può consistere in somme di denaro o nel godimento di beni o servizi (come ad es. vitto e alloggio) nelle ipotesi di convivenza. La misura e le modalità di erogazione degli elementi della retribuzione sono stabilite dalla contrattazione collettiva; spetta la tredicesima mensilità.
Orario di lavoro, riposi, festività, ferie
Al lavoratore domestico deve essere garantito il riposo durante il giorno (se convivente) e un riposo notturno non inferiore a 8 ore consecutive. Ha diritto ad un periodo di riposo settimanale pari ad una giornata intera, di regola coincidente con la domenica. È riconosciuto un periodo di ferie retribuito. La contrattazione collettiva di settore stabilisce l’orario di lavoro normale e straordinario e le relative maggiorazioni.
Malattia e infortunio
In caso di malattia o infortunio il contratto collettivo di categoria stabilisce, in attuazione di quanto disposto dall’art. 2110 cod. civ., il periodo di conservazione del posto di lavoro, superato il quale il datore di lavoro ha facoltà di recedere liberamente, nonché obblighi retributivi integrativi dei trattamenti erogati dagli istituti previdenziali.
Maternità e paternità
Le lavoratrici e i lavoratori addetti ai servizi domestici e familiari hanno diritto al congedo di maternità e di paternità, ivi compreso il relativo trattamento economico la cui indennità è a carico Inps.
Determinazione dei contributi
Il datore di lavoro domestico provvede al versamento dei contributi a suo carico e a quelli a carico del prestatore di lavoro, effettuando la trattenuta dalla retribuzione.
I contributi sono determinati sulla base dell’orario di lavoro settimanale del lavoratore e della retribuzione effettiva oraria erogata.
Se l’orario è uguale o maggiore a 25 ore settimanali, il contributo è fisso e va applicato a tutte le ore retribuite. Se l’orario di lavoro è, invece, minore o uguale a 24 ore settimanali, il contributo orario è determinabile in funzione di tre diverse fasce di retribuzione oraria.
Cas.sa.colf
Dal 1º luglio 2010 è attiva la Cas.sa.colf, una cassa malattia prevista dal C.C.N.L che eroga le prestazioni per il rimborso del trattamento economico di malattia.
L’iscrizione alla Cassa è obbligatoria: infatti l’applicazione del C.C.N.L comporta l’obbligo dell’iscrizione dei dipendenti e dei datori di lavoro, nonché del versamento dei contributi di assistenza contrattuale a carico del datore di lavoro e del lavoratore.
Versamento dei contributi
Stabilito l’importo del contributo, questo deve essere versato ogni trimestre, e più precisamente entro il decimo giorno successivo alla scadenza del trimestre. I trimestri di riferimento sono:
- gennaio, febbraio e marzo (scadenza pagamento: 10 aprile);
- aprile, maggio e giugno (scadenza pagamento: 10 luglio);
- luglio, agosto e settembre (scadenza pagamento: 10 ottobre);
- ottobre, novembre e dicembre (scadenza pagamento: 10 gennaio).
Articolo a cura di Donatina Lucia, Consulente del Lavoro e CTU
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