Lavoro occasionale

Le prestazioni occasionali di lavoro autonomo rientrano nella attività lavorativa disciplinata dall’articolo 2222 del Codice civile: “quando una persona si obbliga a compiere verso un corrispettivo un’opera o un servizio, con lavoro prevalentemente proprio e senza vincolo di subordinazione nei confronti del committente”.


Il lavoro autonomo occasionale viene, pertanto, svolto senza carattere di abitualità utilizzando il proprio lavoro e i propri mezzi senza vincolo di subordinazione verso il committente. Si tratta di una forma contrattuale molto semplice che ha favorito il suo utilizzo. Si ricorda che tale occasionalità esclude l’apertura della partita IVA.

Il decreto fiscale (DL 146/2021) collegato alla Legge di bilancio 2022, convertito in sede parlamentare, stabilisce che “con riferimento all’attività dei lavoratori autonomi occasionali, al fine di svolgere attività di monitoraggio e di contrastare forme elusive nell’utilizzo di tale tipologia contrattuale, l’avvio dell’attività dei suddetti lavoratori è oggetto di preventiva comunicazione all’Ispettorato territoriale del lavoro competente per territorio, da parte del committente, mediante SMS o posta elettronica”.


Sembrerebbe, pertanto, che il committente debba effettuare questa comunicazione preventiva prima dell’inizio della collaborazione occasionale da parte del prestatore.

La norma che ha, evidentemente, la ratio di contrasto a forme elusive di utilizzo di tale tipo di contratto prevede sanzioni particolarmente onerose a carico del committente, “la sanzione amministrativa da euro 500 a euro 2.500 in relazione a ciascun lavoratore autonomo occasionale per cui è stata omessa o ritardata la comunicazione”.

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Articolo a cura di Alessandro Coppola
Dottore Commercialista & Revisore Contabile

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