assunzione a tempo indeterminato

LE NUOVE CAUSALI DEL CONTRATTO A TEMPO DETERMINATO

Il Decreto Lavoro con l’art. 24 del DL n. 48/2023, in vigore dal 5 maggio 2023, ha previsto il superamento delle causali dell’apposizione del termine, della proroga o del rinnovo introdotte dal c.d. Decreto Dignità e la loro sostituzione con altre meno vincolanti e rispondenti alle esigenze di flessibilità proprie delle varie realtà imprenditoriali. A partire dalla suddetta data e fatte salve eventuali ulteriori modifiche in sede di conversione in legge del provvedimento, le previgenti causali legali, di fatto rimaste in massima parte inutilizzate, vengono eliminate, demandando alla contrattazione collettiva la definizione di causali rispondenti alle necessità di maggiore flessibilità da parte delle imprese.

Contrattazione collettiva e contrattazione individuale

Oltre alla conferma della possibilità della stipula di contratti a termine acausali di durata non superiore 12 mesi, nonché dell’utilizzo del contratto a tempo determinato per ragioni sostitutive, vengono prospettate due vie per l’individuazione di valide ragioni per l’instaurazione, il rinnovo o la proroga (successivamente ai primi 12 mesi) dei rapporti a termine:

-in via generale, il ricorso alla contrattazione collettiva e,

-in assenza di tale intervento nei contratti collettivi applicati in azienda, l’accordo individuale tra le parti (datore di lavoro e dipendente) basato su esigenze di natura tecnica, organizzativa o produttiva.
Con il Decreto Lavoro viene mantenuta e rafforzata la possibilità di determinare i casi di utilizzo del contratto a tempo determinato da parte dei contratti collettivi, in cui vanno ricompresi

-i contratti collettivi nazionali, territoriali o aziendali delle associazioni sindacali comparativamente più rappresentative sul piano nazionale e

-i contratti collettivi aziendali stipulati dalle loro rappresentanze sindacali aziendali ovvero dalla rappresentanza sindacale unitaria.
Oltre alla contrattazione collettiva, cui viene riconosciuta una delega ampia non vincolata a specifiche esigenze, è fatto riferimento, in assenza delle suddette previsioni, ai contratti collettivi applicati in azienda, e in ogni caso entro il termine del 30 aprile 2024, alle esigenze tecniche, organizzative o produttive individuate dalle parti, mediante apposito accordo.
La definizione (entro il 30 aprile 2024) delle causali mediante contrattazione individuale, al fine di evitare possibili contenziosi sull’instaurazione, sulle proroghe e sui rinnovi dei rapporti a tempo determinato, comporta per il datore una particolare attenzione

nella verifica, innanzitutto, dell’esistenza o meno di una regolamentazione nei contratti collettivi (nazionali, territoriali o aziendali) applicati in azienda

e, secondariamente, la definizione in maniera puntuale (non generica) per iscritto, d’intesa con il lavoratore, delle esigenze tecniche, organizzative o produttive, connesse alla realtà aziendale, non essendo più necessaria l’indicazione di un’esigenza imprevista o imprevedibile, come in precedenza.

Esclusioni


La nuova norma del Decreto Lavoro elenca le ipotesi in cui non trovano applicazione le nuove disposizioni in tema di causali giustificative.
Nello specifico, non rientrano nella sfera applicativa:

-i contratti stipulati dalle pubbliche amministrazioni;

-i contratti di lavoro a tempo determinato stipulati dalle università private, incluse le filiazioni di università straniere, istituti pubblici di ricerca, società pubbliche che promuovono la ricerca e l’innovazione ovvero enti privati di ricerca e lavoratori chiamati a svolgere attività di insegnamento, di ricerca scientifica o tecnologica, di trasferimento di know-how, di supporto all’innovazione, di assistenza tecnica alla stessa o di coordinamento e direzione della stessa.
Nei confronti dei suddetti contratti a termine continuano ad applicarsi le disposizioni vigenti anteriormente alla data di entrata in vigore del c.d. Decreto Dignità.

Articolo a cura di Donatina Lucia, Consulente del Lavoro e CTU

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