
27 Jul Le nuove misure a sostegno delle famiglie: l’assegno unico universale
La pubblicazione in Gazzetta Ufficiale della Legge n. 46/2021 sancisce la volontà del Governo di riformare, semplificare e potenziare le norme a tutela della natalità e delle famiglie con figli, grazie alla futura introduzione del nuovo assegno unico e universale. Tale misura andrà a
sostituire completamente le prestazioni ad oggi presenti nell’ordinamento a sostegno dei figli a carico.
Condizioni di spettanza
Il richiedente, per poter accedere all’assegno unico e universale, deve rispettare contemporaneamente le seguenti condizioni:
– essere cittadino italiano o di uno Stato membro dell’Unione europea, o suo familiare, titolare del diritto di soggiorno; oppure se cittadino di uno Stato non appartenente all’Unione europea essere in possesso: del permesso di soggiorno UE per soggiornanti di lungo periodo o del permesso di soggiorno per motivi di lavoro di durata almeno annuale;
– essere soggetto al pagamento dell’imposta sul reddito in Italia;
– essere residente e domiciliato con i figli a carico in Italia per la durata del beneficio;
– essere stato o essere residente in Italia per almeno due anni, anche non continuativi, ovvero essere titolare di un contratto di lavoro a tempo indeterminato o a tempo determinato di durata almeno biennale. Tale ultima condizione può essere oggetto di deroghe, in presenza di comprovate esigenze, connesse a casi particolari.
Misura e criteri di calcolo
L’assegno unico e universale spetta per ogni figlio a carico minorenne, nonché maggiorenne e fino al compimento del 21° anno di età, ma in misura ridotta rispetto all’assegno spettante per il figlio minorenne.
L’importo dell’assegno unico sarà regolato sulla base della condizione economica del nucleo familiare mediante la verifica dell’ISEE. La misura dell’assegno unico potrebbe anche azzerarsi, in funzione dell’ISEE e dell’accesso del nucleo familiare ad altre prestazioni sociali agevolate.
L’erogazione dell’assegno per i figli maggiorenni è subordinata al possesso, da parte del figlio maggiorenne, di almeno uno tra i seguenti requisiti:
– frequenza di un percorso di formazione scolastica o professionale, o di un corso di laurea;
– svolgimento di un tirocinio o di un’attività lavorativa limitata, con reddito complessivo inferiore a un determinato importo annuale;
– registrazione come soggetto disoccupato e in cerca di lavoro presso un centro per l’impiego o un’agenzia per il lavoro;
svolgimento del servizio civile universale.
Nel caso di figli successivi al secondo, ovvero qualora la madre abbia un’età inferiore a 21 anni, l’importo dell’assegno unico e universale è maggiorato.
Figli con disabilità
In presenza di figli con disabilità, l’assegno unico e universale sarà maggiorato, rispetto agli importi spettanti per figli minorenni o maggiorenni, in misura non inferiore al 30% e non superiore al 50%. In questo caso l’assegno unico e universale è erogato anche dopo il compimento del 21° anno di età del figlio purché questi rimanga a carico.
Ripartizione tra genitori
L’assegno unico e universale, di norma, è ripartito in pari misura tra i genitori. In caso di separazione legale l’assegno spetta, in mancanza di accordo, al genitore affidatario. Nel caso di affidamento congiunto o condiviso l’assegno, in mancanza di accordo, è ripartito in pari misura tra i genitori.
In attesa dei decreti attuativi della Legge n. 46/2021, con il DL n.79/2021 è stato introdotto dal 1° luglio 2021 e fino al 31 dicembre 2021 un assegno temporaneo, con la denominazione di “assegno ponte”, destinato ai lavoratori autonomi, ai liberi professionisti e ai disoccupati
con figli minori, categorie non aventi diritto ai correnti assegni per il nucleo familiare (ANF).
Articolo a cura di
Donatina Lucia
Consulente del Lavoro e C.T.U.
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