20 Nov Legge di Bilancio 2026: cosa cambia per il regime PEX sulle partecipazioni inferiori al 10%
Fisco & Imprese
Legge di Bilancio 2026: cosa cambia per il regime PEX sulle partecipazioni inferiori al 10%
La Legge di Bilancio 2026 introduce una novità significativa per imprese, professionisti e contribuenti che percepiscono dividendi da partecipazioni societarie: cambiano le regole del regime di Participation Exemption (PEX), in particolare per le partecipazioni inferiori al 10%.
La modifica riguarda in modo diretto il meccanismo di esclusione dal reddito imponibile dei dividendi distribuiti da società ed enti, con effetti pratici rilevanti sulla pianificazione fiscale dal 1° gennaio 2026. In questo articolo analizziamo:
-come funziona oggi il regime PEX;
– le novità introdotte dalla Legge di Bilancio 2026;
– le implicazioni operative per imprese e professionisti;
– una tabella comparativa tra vecchio e nuovo regime;
– alcune considerazioni strategiche in ottica 2026.
1. Cos’è il regime PEX e come funziona oggi
Il regime PEX (Participation Exemption), disciplinato dagli articoli 59 e 89 del TUIR, nasce per evitare la doppia imposizione economica dei dividendi: l’utile viene prima tassato in capo alla società che lo produce e, successivamente, in capo al socio che lo percepisce.
1.1 Soggetti IRPEF: imprenditori individuali (art. 59 TUIR)
Per gli imprenditori individuali soggetti a IRPEF, l’art. 59 TUIR prevede che gli utili derivanti da partecipazioni al capitale di società soggette a IRES concorrano al reddito dell’imprenditore nella misura del 40% del loro ammontare.
In altri termini, è prevista una esclusione del 60% dal reddito imponibile.
1.2 Soggetti IRES: società ed enti (art. 89 TUIR)
Per i soggetti IRES, l’art. 89 TUIR stabilisce che gli utili distribuiti da società ed enti possano essere esclusi dalla formazione del reddito per il 95% del loro ammontare, a condizione che sussistano determinati requisiti, tra cui:
– percentuale di partecipazione minima;
– durata del possesso della partecipazione;
– regime fiscale della società partecipata.
Obiettivo del regime PEX: evitare che il medesimo utile sia tassato due volte in modo pieno, prima in capo alla società che lo genera e poi in capo al socio che percepisce il dividendo.
2. Le novità della Legge di Bilancio 2026
La bozza di Legge di Bilancio 2026, attualmente in discussione, introduce una modifica rilevante ai requisiti per beneficiare del regime PEX.
In particolare, viene stabilito che, per poter beneficiare dell’esclusione dal reddito (95% per i soggetti IRES e 60% per gli imprenditori individuali IRPEF):
– la partecipazione detenuta debba essere diretta;
– la partecipazione non possa essere inferiore al 10% del capitale della società che distribuisce i dividendi.
L’attuale regime agevolato verrebbe dunque mantenuto solo per le partecipazioni possedute per una percentuale pari o superiore al 10% del capitale, incluse le partecipazioni indirette detenute tramite società controllate (tenendo conto della demoltiplicazione della catena partecipativa).
In assenza di tale requisito minimo, il dividendo non potrà più beneficiare dell’esenzione PEX.
3. Implicazioni operative dal 1° gennaio 2026
Dal 1° gennaio 2026 in avanti, le partecipazioni inferiori al 10% non potranno accedere al regime agevolato. Questo comporta effetti pratici da considerare già in fase di pianificazione fiscale per il 2025.
3.1 Partecipazioni inferiori al 10%: tassazione integrale
I dividendi derivanti da partecipazioni sotto il 10% saranno imponibili al 100%, senza alcuna esclusione dal reddito.
3.2 La data della delibera assembleare
Un elemento decisivo è rappresentato dalla data della delibera assembleare che dispone la distribuzione dei dividendi:
Delibere approvate prima del 1° gennaio 2026: può ancora trovare applicazione la disciplina “vecchia”, con PEX anche sotto il 10%.
Delibere dal 1° gennaio 2026 in poi: si applica la nuova disciplina, con esclusione PEX limitata alle partecipazioni almeno pari al 10%.
Sarà quindi fondamentale valutare con attenzione tempi e modalità di distribuzione degli utili, anche in funzione di eventuali delibere da assumere entro la fine del 2025.
4. Tabella comparativa tra regime attuale e nuovo regime
La seguente tabella riassume, in maniera sintetica, le principali differenze tra l’attuale disciplina PEX e quella prevista dalla Legge di Bilancio 2026.
| Situazione partecipazione | Disciplina fino al 2025 | Disciplina dal 2026 |
|---|---|---|
| ≥ 10% | Regime PEX applicabile (esclusione di norma pari al 60% per IRPEF e al 95% per IRES). | Regime PEX confermato, con esclusione dal reddito nei limiti e alle condizioni previste dal TUIR. |
| < 10% | Regime PEX applicabile, in presenza dei requisiti previsti (partecipazione, durata, ecc.). | Dividendi pienamente imponibili: tassazione integrale al 100% senza esenzione PEX. |
| Data di riferimento | Distribuzioni deliberate fino al 31 dicembre 2025. | Distribuzioni deliberate dal 1° gennaio 2026 in poi. |
5. Considerazioni finali e pianificazione per il 2026
L’introduzione di una soglia minima del 10% per l’accesso al regime PEX rappresenta un cambiamento di rilievo che può tradursi in un aumento del carico fiscale per molti contribuenti.
In particolare, appare opportuno:
-procedere a una mappatura delle partecipazioni detenute, dirette e indirette;
– valutare eventuali operazioni straordinarie (accorpamenti, riorganizzazioni societarie, cessioni);
– analizzare la convenienza di eventuali distribuzioni di utili entro il 2025;
– impostare una pianificazione fiscale personalizzata in vista del nuovo scenario dal 2026.
L’iter parlamentare della Legge di Bilancio 2026 potrà portare a modifiche o chiarimenti. Sarà quindi importante monitorare l’evoluzione della norma e gli eventuali documenti interpretativi dell’Amministrazione finanziaria.
Open Professionisti continuerà a seguire l’evoluzione della disciplina PEX e ad aggiornare imprese e professionisti sulle novità fiscali di maggiore impatto.
Articolo a cura di Alessandro Coppola, Dottore Commercialista e Revisore
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