contributi lavorativi

Legge di bilancio: agevolazioni contributive

La Legge n. 234 del 30 dicembre 2021 ha introdotto alcune agevolazioni contributive di cui segue una breve sintesi

COOPERATIVE DI LAVORATORI (commi 253 e 254)

Ai fini della promozione di interventi a salvaguardia dell’occupazione ed a garanzia della continuità all’esercizio delle attività imprenditoriali, l’esonero dal versamento dei 100% dei contributi previdenziali complessivi a carico dei datori di lavoro è riconosciuto alle società cooperative che si costituiscono, dal 1° gennaio 2022, ai sensi dell’articolo 23, comma 3-quater, del DL n. 83/2012.

Si evidenzia che l’esonero compete,

  • con esclusione dei premi e contributi dovuti all’INAIL;
  • per un periodo massimo di 24 mesi dalla data della costituzione della cooperativa e
  • nel limite massimo di importo pari a 6.000 euro su base annua, riparametrato ed applicato su base mensile.

È fatta salva l’aliquota di computo delle prestazioni pensionistiche.

Non è previsto il riconoscimento dell’esonero nel caso in cui il datore di lavoro dell’impresa oggetto di trasferimento, affitto o cessione ai lavoratori, non abbia provveduto alla corresponsione ai propri dipendenti nell’ultimo periodo d’imposta di retribuzioni almeno pari al 50% dell’ammontare complessivo dei costi sostenuti, con esclusione di quelli relativi alle materie prime e sussidiarie.

Assunzione beneficiari del Rdc

Viene stabilita l’estensione della sfera applicativa degli incentivi a favore dei datori di lavoro in caso di assunzioni di beneficiari di reddito di cittadinanza ai sensi dell’articolo 8 del DL n. 4/2019.

Nello specifico l’esonero dal versamento dei contributi previdenziali e assistenziali a carico del datore e del lavoratore:

  • entro i limiti dell’importo mensile del Rdc percepito dal lavoratore all’atto dell’assunzione, per un

periodo pari alla differenza tra 18 mensilità e le mensilità già godute e, comunque, per un importo non superiore a 780 euro mensili e per un periodo non inferiore a 5 mensilità;

  • va riconosciuto non solo in caso di assunzione a tempo indeterminato o con contratto di apprendistato, ma anche con contratto a tempo determinato e con contratto a tempo parziale.

Alle agenzie per il lavoro viene consentito lo svolgimento di attività di mediazione tra domanda e offerta di lavoro per i beneficiari di Rdc e ad esse è riconosciuto, per ogni soggetto assunto a seguito di tale attività, il 20% dell’incentivo a favore dei datori di lavoro (ai quali viene detratto).

Esonero contributivo per l’assunzione di lavoratori da aziende in crisi (comma 119)

Il comma 119 dell’articolo 1 della legge in esame dispone un nuovo incentivo all’assunzione rivolto alle aziende che assumono con contratto a tempo indeterminato, nel corso dell’anno 2022, lavoratori subordinati

provenienti da imprese per le quali è attivo un tavolo di confronto per la gestione della crisi aziendale presso la struttura per la crisi d’impresa prevista dall’art. 1, comma 852, della Legge n. 296/2006.

L’incentivo spettante è il medesimo previsto dall’art. 1, comma 10 della Legge n. 178/2020, quindi è quantificato nel 100% dei contributi previdenziali a carico del datore di lavoro per un periodo di 36 mesi a far data dall’assunzione del lavoratore, ovvero 48 mesi laddove l’assunzione avvenga in una sede o unità produttiva ubicata nelle regioni Abruzzo, Molise, Campania, Basilicata, Sicilia, Puglia, Calabria e Sardegna. L’incentivo è riconosciuto nel limite delle risorse attualmente stanziate.

Esonero contributivo lavoratrici madri (comma 137)

In via sperimentale, per l’anno 2022, viene riconosciuto un esonero dal versamento dei contributi previdenziali a carico delle lavoratrici madri dipendenti del settore privato. L’esonero contributivo opera, nella misura del 50% dei contributi previdenziali a carico della lavoratrice madre:

  • dalla data del rientro nel posto di lavoro dopo la fruizione del congedo obbligatorio di maternità;
  • per un periodo massimo di un anno a partire dalla predetta data di rientro.

La disposizione fa salva l’aliquota di computo delle prestazioni pensionistiche.

Riduzione età massima apprendistato professionalizzante per le società sportive (comma 154)

Le società e le associazioni sportive professionistiche, a partire dal 1° gennaio 2022, potranno stipulare contratti di apprendistato professionalizzante solamente con lavoratori di età inferiore a 23 anni.

Incentivo per l’assunzione di beneficiari del nuovo trattamento straordinario di integrazione salariale (commi da 243 a 247)

Il comma 200 dell’art. 1 della Legge di Bilancio 2022 introduce l’art. 22-ter al D.Lgs n. 148/2015, in base al quale viene prevista una fattispecie particolare di trattamento straordinario di integrazione salariale volta a sostenere le transizioni occupazionali e della durata massima di 12 mesi.

I datori di lavoro privati che dovessero assumere, con contratto di lavoro subordinato a tempo indeterminato, i lavoratori beneficiari di tale trattamento straordinario di integrazione salariale, potranno beneficiare, per ogni mensilità di retribuzione corrisposta al lavoratore, di un incentivo mensile pari al 50% dell’ammontare del trattamento straordinario di integrazione salariale autorizzato ai sensi dell’art. 22-ter del D.Lgs n. 148/2015 che sarebbe stato corrisposto al lavoratore, e comunque per un periodo massimo di 12 mesi.

Apprendistato professionalizzante con lavoratori beneficiari di trattamenti straordinari di integrazione salariale (comma 248)

Dal 1° gennaio 2022 i datori di lavoro potranno usufruire della norma che consente loro di assumere con un contratto di apprendistato professionalizzante, in deroga ai limiti di età anagrafica, non soltanto per i lavoratori beneficiari di indennità di mobilità o di un trattamento di disoccupazione, ma anche per i lavoratori che beneficiano del trattamento straordinario di integrazione salariale introdotto dall’art. 22-ter del D.Lgs n. 148/2015.

Incentivi apprendistato duale (comma 645)

Riprendendo l’analoga norma contenuta nella Legge di Bilancio 2020, il comma 645 dell’art. 1 della Legge n. 234/2021 prevede che i contratti di apprendistato per la qualifica e il diploma professionale, il diploma di istruzione secondaria superiore e il certificato di specializzazione tecnica superiore (apprendistato duale) stipulati

  • nel corso dell’anno 2022,
  • da parte di aziende che impiegano fino a 9 addetti,
  • godranno di uno sgravio contributivo del 100% con riferimento alla contribuzione dovuta ex articolo 1, comma 773, quinto periodo, della Legge n. 296/2006 (1,5%, 3% e 10% rispettivamente per il primo, secondo e terzo anno di apprendistato), per i periodi contributivi maturati nei primi tre anni di contratto.

Resta ferma l’aliquota del 10% per i periodi contributivi maturati negli anni di contratto successivi al terzo. Rispetto a tale previsione, che ricalca sostanzialmente quella della Legge n. 160/2019, si ritiene che lo sgravio rientrerà nella disciplina degli aiuti di stato e sarà pertanto soggetto ai limiti previsti dalla disciplina del de minimis.

Articolo a cura di Donatina Lucia

Consulente del Lavoro e CTU

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