
14 Dec Limite nell’uso del contante
Il limite all’uso del contante passa a 2.000 euro. La modifica è stata approvata con il decreto fiscale 2020, all’interno di un pacchetto più esteso di misure finalizzate al contrasto dell’evasione fiscale e a disincentivare l’utilizzo del contante a favore della moneta elettronica. In contemporanea, sempre dal 1° luglio 2020 è stato fissato a 2.000 euro il minimo edittale della sanzione. Dal punto di vista pratico non ci sono altre novità di rilievo; è tuttavia utile riepilogare la disciplina anche alla luce dei chiarimenti che si sono succeduti in questi anni.
Dal 1° gennaio 2022, scatterà un’ulteriore riduzione che porterà la soglia a 1.000 euro. Si precisa, per memoria, rinviando ai chiarimenti già conosciuti, che:
– il trasferimento superiore al limite, quale ne sia la causa o il titolo, è vietato anche quando è effettuato con più pagamenti, inferiori alla soglia, che appaiono artificiosamente frazionati
– è possibile il pagamento parte in contanti e parte in assegno, purché il trasferimento in contanti sia inferiore alla soglia di legge, oltre la quale è obbligatorio l’utilizzo di strumenti di pagamento tracciabili
– il pagamento di una fattura d’importo complessivo pari o superiore ai limiti, effettuato mediante l’emissione di più assegni bancari muniti dell’indicazione del nome o della ragione sociale del beneficiario e, se d’importo pari o superiore a 1.000 euro, della clausola di non trasferibilità, non determina il cumulo possibile oggetto di sanzione
-non c’è violazione nel caso in cui il trasferimento, considerato nel suo complesso, sia frutto della somma algebrica di una pluralità di imputazioni sostanzialmente autonome, tali da essere operazioni distinte e differenziate (ad esempio in caso di singoli pagamenti effettuati presso casse distinte di diversi settori merceologici nei magazzini “cash and carry”) ovvero nell’ipotesi in cui una pluralità di distinti pagamenti sia connaturata all’operazione stessa (ad esempio in caso di contratto di somministrazione) ovvero sia la conseguenza di un preventivo accordo negoziale tra le parti (ad esempio quando si tratta di pagamento rateale).
Dott. Alessandro De Francesco
Commercialista e Revisore dei Conti
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