mance

Mance e stipendio del lavoratore

Ha destato non poco stupore una recentissima sentenza della Cassazione con cui si è stabilito che le mance percepite dai lavoratori fanno parte dello stipendio e quindi come tali vanno tassate.

Nella realtà la Cassazione ha compiuto un discorso ben preciso che appare interessante analizzare.

Per prima cosa va precisato che l’Agenzia delle Entrate con la circolare n. 3/2008 aveva assimilato le mance alle donazioni di modico valore, ovvero quelle donazioni che non arricchiscono il beneficiario e non impoveriscono il donante, e che non smuovono patrimoni. 
In questo senso, non si è mai avuto dubbio che le mance non siano tassabili e che, pertanto, non vadano neanche dichiarate all’Agenzia delle Entrate.

La sentenza n. n. 26510/2021 del 30.09.2021 ha invece in parte ribaltato la questione.

Secondo la Suprema Corte  anche le mance date in contanti devono essere tassate e sono da considerarsi reddito da lavoro dipendente.
La Cassazione, però, fa riferimento non alle mance di modico valore che quindi continuano ad essere disciplinate dalla circolare sopra citata, ma a quelle che hanno un carattere di continuità mensile e di valore ingente e rilevante.

Nel caso di specie, la sentenza è relativa ad un lavoratore che come capo ricevimento, nel corso dell’anno aveva incassato ben 70 mila euro di mance poi versati in banca. E’ ben chiaro che questo lavoratore ha fatto chiaro affidamento su questa entrata che, benché data dai clienti e non dal datore di lavoro, e nonostante si parli di una somma non certa e costante, ha configurato una parte importante dei suoi emolumenti.

E’ logicamente un caso eccezionale, non applicabile alla totalità dei lavoratori, così come i media hanno voluto far credere.

Per consulenze in diritto civile, Open Professionisti è al tuo fianco.

Articolo a cura di Francesca Oliosi
Avvocato Civilista

No Comments

Post A Comment