
11 Mar Milleproroghe: novità fiscali
Il decreto Milleproroghe ha introdotto diverse novità fiscali.
1. Rateazione carichi ruolo
È prevista la riapertura dei termini, per i contribuenti decaduti da rateazioni di cartelle esattoriali prima dell’8 marzo 2020 (o del 21 febbraio 2020 per i contribuenti dei comuni lombardi e veneti della zona rossa individuata all’inizio dell’emergenza sanitaria, indicati nell’allegato 1 al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 1° marzo 2020), per richiedere per gli stessi debiti una nuova dilazione, senza che sia necessario saldare le rate scadute. La nuova domanda di rateazione, per un totale di 72 rate mensili, potrà essere presentata (attraverso l’apposito servizio online messo a disposizione da Agenzia delle Entrate – Riscossione) entro il 30 aprile 2022.
La disposizione si applica anche alle richieste presentate dal 1° gennaio 2022. Le somme già versate restano comunque, definitivamente acquisite.
Si sottolinea che per le rateizzazioni presentate e concesse successivamente al 1° gennaio 2022, il beneficio si perderà in caso di mancato pagamento di 5 rate anche non consecutive.
2. Recupero IVA
Per il recupero IVA su crediti non riscossi nelle procedure concorsuali, nel caso di mancato pagamento del corrispettivo, non si deve più attendere la conclusione delle stesse, bensì si potrà procedere con l’emissione di una nota di variazione in tutte le procedure concorsuali avviate dal 26 maggio 2021 (art. 3 bis D.L. 228/2021).
3. Termini agevolazioni prima casa
È prorogata al 31 marzo 2022 la sospensione dei termini previsti ai fini del mantenimento del beneficio “prima casa” e ai fini del riconoscimento del credito d’imposta per il riacquisto della prima casa.
Nello specifico il differimento interessa i seguenti termini:
- il termine di 18 mesi dall’acquisto della prima casa entro il quale l’acquirente è tenuto a trasferire la residenza nel Comune in cui si trova l’abitazione;
- il termine di un anno entro il quale il contribuente acquista un altro immobile da destinare ad abitazione principale propria dopo che ha trasferito l’immobile acquistato con i benefici c.d. “prima casa” prima del decorso dei cinque anni successivi alla stipula dell’atto di acquisto;
- il termine di un anno entro il quale l’acquirente che abbia acquistato un immobile da adibire ad abitazione principale, deve procedere alla vendita dell’abitazione ancora in suo possesso acquistata usufruendo dei benefici “prima casa”;
il termine di un anno dall’alienazione dell’immobile acquistato con i benefici “prima casa”, entro cui deve aver luogo il riacquisto di altra casa di abitazione al fine del riconoscimento, per tale ultimo atto di acquisto, di un credito d’imposta fino a concorrenza dell’imposta di registro o dell’imposta sul valore aggiunto corrisposta in relazione al precedente acquisto agevolato di cui all’art. 7 della legge n. 448/1998.
4. Sanatoria dei versamenti IRAP
È posticipato al 30 giugno 2022 il termine per il versamento, senza sanzioni e interessi, dell’Irap non versata e sospesa con il D.L. n. 34/2020, in caso di applicazione errata delle disposizioni relative alla determinazione dei limiti e delle condizioni previsti dalla Comunicazione della Commissione europea sul “Quadro temporaneo per le misure di aiuto di Stato a sostegno dell’economia nell’attuale emergenza del Covid-19”.
Articolo a cura di Alessandro Coppola & Alessandro De Francesco, Dottori Commercialisti & Revisori Contabili
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