crisi di impresa

Milleproroghe: ulteriori novità

1. Fondo garanzia PMI

Con il comma 4-bis dell’articolo 3 si interviene sul comma 55 della legge di bilancio 2022, il

quale dispone, dal 1° luglio 2022 al 31 dicembre 2022, un parziale ripristino delle modalità

operative ordinarie del Fondo di garanzia.

Con la nuova disposizione, in particolare, si prevede che:

  • per i finanziamenti concessi per esigenze diverse dalla realizzazione di investimenti, in favore dei beneficiari rientranti nelle fasce 3, 4, 5 del modello di valutazione del merito creditizio sono garantite dal Fondo nella misura massima dell’80% dell’importo dell’operazione finanziaria e nella misura massima del 60% in favore dei soggetti beneficiari rientranti nelle fasce 1 e 2 del medesimo modello. In relazione alla riassicurazione, la già menzionata misura massima del 60% è riferita alla misura della copertura del Fondo di garanzia rispetto all’importo dell’operazione finanziaria sottostante;
  • per i finanziamenti concessi per esigenze connesse al sostegno alla realizzazione di investimenti, nella misura massima dell’80% dell’operazione finanziaria in favore di tutti i soggetti beneficiari, indipendentemente dalla fascia di appartenenza del predetto modello di valutazione del merito creditizio.

2. Fondo nuove competenze

Il Fondo Nuove Competenze per la graduale ripresa dell’attività dopo l’emergenza epidemiologica è stato prorogato anche all’anno 2022 (art 9, comma 8).

Il Fondo Nuove Competenze è uno strumento di politica attiva, cofinanziato dal Fondo Sociale Europeo. È stato istituito con l’obiettivo di sostenere aziende e lavoratori nella fase post pandemia da Covid, attraverso lo sviluppo di competenze e una formazione mirata alla persona. La finalità del Fondo è, pertanto, quella di innalzare il livello di capitale umano, offrendo ai lavoratori l’opportunità di acquisire nuove o maggiori competenze e di dotarsi degli strumenti utili per adattarsi alle nuove condizioni del mercato di lavoro, sostenendo le imprese nel processo di adeguamento ai nuovi modelli organizzativi e produttivi.

Il Fondo interviene con un contributo a fondo perduto, pari all’importo delle ore di formazione del personale e i relativi contributi previdenziali e assistenziali, grazie ai contributi dello Stato e del FSE (Fondo Sociale Europeo), gestito da Anpal. Le caratteristiche del prorogato FNC devono essere in parte ridefinite da un decreto ministeriale non ancora emanato.

Possono avvalersi del Fondo tutti i datori di lavoro del settore privato che abbiano stipulato un accordo collettivo di rimodulazione dell’orario di lavoro per mutate esigenze organizzative e produttive dell’impresa, stabilendo che parte dell’orario di lavoro sia finalizzato alla realizzazione di appositi percorsi di sviluppo delle competenze del lavoratore.

3. Prestiti fino a 30.000 euro

Viene disposto che, per tali finanziamenti, il cui inizio del rimborso del capitale è previsto nel corso dell’anno 2022, tale termine può essere prolungato, su richiesta del finanziato e previo accordo tra le parti, per un periodo non superiore a 6 mesi, fermi gli obblighi di segnalazione e prudenziali.

4. Bonus investimenti

È prorogato fino al 31 dicembre 2022 il termine per completare gli investimenti in beni strumentali, ordinari e/o 4.0, “prenotati” entro il 31 dicembre 2021 (ovvero gli investimenti per i quali l’ordine sia stato accettato dal venditore e siano stati pagati acconti per almeno il 20% del costo).

Per effetto della disposizione, quindi per gli investimenti prenotati entro il 31 dicembre 2021 e completati entro il 31 dicembre 2022 si potrà beneficiare del bonus investimenti con le aliquote previste per il 2021, pari a:

  • per i beni materiali e immateriali ordinari non 4.0: 10% del costo (15% per gli investimenti in beni strumentali, sia materiali sia immateriali, destinati all’organizzazione di forme di lavoro agile), nel limite massimo dei costi ammissibili pari a 2 milioni di euro per i beni materiali e a 1 milione di euro per i beni immateriali;
  • per i beni materiali 4.0: 50% per la quota di investimenti fino a 2,5 milioni di euro, del 30% del costo, per la quota di investimenti superiori a 2,5 milioni e fino a 10 milioni di euro e del 10% del costo, per la quota di investimenti superiori a 10 milioni e fino a 20 milioni

Per i nuovi investimenti (ovvero gli investimenti non “prenotati” entro il 31 dicembre 2021)

effettuati nel 2022, invece, l’aliquota agevolativa è pari a:

  • per i beni materiali e immateriali: 6% del costo, nel limite massimo dei costi ammissibili pari a 2 milioni di euro per i beni materiali e a 1 milione di euro per i beni immateriali;
  • per i beni materiali 4.0: 40% per la quota di investimenti fino a 2,5 milioni di euro, del 20% del costo, per la quota di investimenti superiori a 2,5 milioni e fino a 10 milioni di euro e del 10% del costo, per la quota di investimenti superiori a 10 milioni e fino a 20 milioni.

5. Bonus terme

Con riferimento allo specifico settore del turismo si dispone che l’ente termale, previa emissione della relativa fattura, può chiedere il rimborso dell’importo corrispondente al valore del buono fruito dall’utente non oltre 120 giorni dal termine dell’erogazione dei servizi termali.

6. Tetto contanti

Si riporta a 2.000 euro il limite all’uso del contante fino al 31 dicembre 2022.

Articolo a cura di Alessandro Coppola e Alessandro De Francesco, Dottori Commercialisti & Revisori Contabili

No Comments

Post A Comment