Non punibilità reati tributari

Non punibilità reati tributari

Il Decreto Legge n. 34 del 30 marzo 2023, anche detto “decreto bollette” ha introdotto una significativa novità anche in ambito penale, prevedendo, all’art. 23, una causa di non punibilità di alcuni reati tributari: l’omesso versamento di ritenute certificate (art. 10 bis d.lgs. n. 74/2000), l’omesso versamento dell’IVA (art. 10 ter d.lgs. n. 74/2000), l’indebita compensazione (art. 10 quater, co. 1 d.lgs. n. 74/2000).

L’art. 23 del decreto-legge n. 34/2023 espressamente qualifica la nuova causa di non punibilità come “speciale”, essendo già presente nel D.lgs. 74/00 la causa di non punibilità di cui all’art. 13, per pagamento del debito tributario, che non viene toccata dalla novella normativa e rispetto alla quale la nuova disposizione presenta alcuni elementi di distinzione.

Stando alla causa di non punibilità di recente introduzione, il pagamento del debito tributario va effettuato prima della pronuncia della sentenza di appello, spostando molto in avanti, dunque, il termine per il pagamento del debito tributario (l’art. 13 D.lgs. 74/00 prevedeva un termine di molto antecedente, ossia prima dell’apertura del dibattimento nel processo di primo grado).

In secondo luogo, l’art. 23 d.l. n. 34/2023 aggancia la causa speciale di non punibilità alla definizione delle violazioni e al versamento dei contributi “secondo le modalità e nei termini previsti dall’articolo 1, commi da 153 a158 e da 166 a 252, della legge 29 dicembre 2022, n. 197”, cioè secondo l’articolata disciplina della c.d. tregua fiscale prevista dall’ultima legge di bilancio.

Inoltre, nell’art. 23 d.l. n. 34/2023, con riferimento al debito tributario da saldare, non si fa alcun riferimento a sanzioni e interessi che saranno dovuti, quindi, nella misura in cui la disciplina richiamata ne preveda il pagamento.

Ancora, quanto alle tempistiche per adempiere in caso di rateizzazione, l’art. 23, co. 3 del d.l. n. 34/2023 fa un generico riferimento a una sospensione del processo penale, senza indicare un termine massimo né disciplinare un meccanismo di proroghe analogo a quello dell’art. 13, co. 3 d.lgs. n. 74/2000. Se ne desume che la rateizzazione, secondo la disciplina di diritto tributario richiamata, potrà comportare la sospensione del processo penale per periodi ben più lunghi di tre o sei mesi: fino a cinque anni (venti rate trimestrali), nel caso della definizione degli atti del procedimento di accertamento (art. 1, commi 179-185 l. n. 197/2022).

Si consideri, da ultimo, che l’art. 23 d.l. n. 34/2023 non fa alcun riferimento alla sospensione del termine di prescrizione del reato in caso di sospensione del processo penale, e nemmeno fa riferimento, pur consentendo l’operatività della causa di non punibilità nel giudizio di appello, alla sospensione del termine di improcedibilità dell’azione penale per superamento della durata massima del giudizio di impugnazione, di cui all’art. 344 bis c.p.p., inserito dalla riforma Cartabia.

Articolo a cura di Alessia Cristiana Spagnuolo, Avvocato Penalista

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