
18 Oct Onere della prova
Non saprei come possa essere definito il principio, enunciato nella ordinanza n. 28253 del 28.09.2022, in forza del quale il “professionista”, che ha emesso una fattura per onorari, debba dimostrare il mancato incasso per contrastare la pretesa tributaria di un maggior reddito conseguente, invece, al presunto incasso della stessa.
In particolare, in relazione ad una fattispecie, i cui fatti di causa non sono esattamente conosciuti, la Cassazione ha avuto, comunque, modo di affermare che, testuale,:
“Nel caso di specie, la presunzione di pagamento della fattura, applicata dalla C.T. Reg., trova piena giustificazione nella disciplina dell’IVA e non risulta che il ricorrente, ai fini delle imposte dirette, abbia fornito la prova della mancata percezione del corrispettivo”.
Per sintesi, mentre ai fini IVA la fattura/parcella, che si ricorda può essere emessa al più tardi al momento del pagamento, ma ovviamente anche in un momento antecedente (art. 6 DPR 633/72), costituisce titolo per la esigibilità della imposta; ai fini delle II.DD. è vigente il principio di cassa (art. 54 DPR 917/86).
Ciò detto, non si comprende, nella logica sistematica della vigente normativa, come possa essere eccepita la prova del mancato incasso con onere a carico del professionista per contrastare la pretesa di maggiore imponibile relativo a detto presunto incasso.
Il principio enunciato non può essere condiviso.
Articolo a cura di Alessandro de Francesco, Dottore Commercialista e Revisore Contabile
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