
03 Nov P.A. e uso illimitato dei dati personali
L’art.9 del DL 139/2021 ha introdotto nel Codice della Privacy (D.Lgs. 196/03) l’art.2 ter con il quale viene consentito a tutte le Pubbliche Amministrazioni (quindi principalmente all’Agenzia delle Entrate) il libero utilizzo dei dati personali dei cittadini, presenti nelle proprie banche dati, purché finalizzato “all’adempimento dei propri compiti di pubblico interesse” o “per l’esercizio di pubblici poteri”.
Sostanzialmente prima della emanazione di questa norma l’Agenzia delle Entrate non poteva utilizzare tutte le informazioni ricevute ad esempio dal “bonus vacanze” o dal “cashback” o dalle fatture elettroniche per effettuare l’analisi dello stile di vita del contribuente e quindi per ricostruirne induttivamente il reddito imponibile.
Questo perché le norme istitutive di questi istituti limitavano l’utilizzo dei dati personali dei contribuenti alla specifica finalità per il quale detti istituti erano stati creati. Perciò le informazioni acquisite dall’Agenzia delle Entrate ad esempio per il “bonus vacanze” potevano essere utilizzate solo ed esclusivamente per il controllo del credito del “bonus vacanze” e non per altri fini.
Un ruolo rilevante nel controllo dell’utilizzo dei dati personali dei cittadini da parte delle Pubbliche Amministrazioni lo ha avuto il Garante della Privacy al quale, per esempio, l’Agenzia delle Entrate doveva richiedere un parere vincolante indicando preventivamente come e per quanto tempo intendeva utilizzare i dati personali dei contribuenti.
La fattura elettronica, che è stata introdotta obbligatoriamente per gli operatori economici, è stata vietata per le attività mediche in quanto il Garante della Privacy ha ritenuto che la gestione dei dati sensibili contenuti in dette fatture mettesse a rischio i diritti e le libertà dei cittadini.
Solo per elencare qualcuna delle fonti di informazioni a disposizione delle Pubbliche amministrazioni si ricorda l’enorme mole di dati ricevuta dall’Agenzia delle Entrate mediante:
– la fatturazione elettronica;
– trasmissione dei corrispettivi;
– dati dei rapporti bancari;
– dati delle compagnie di assicurazione;
– cashback;
– bonus vacanze;
– dati spese mediche dalla Tessera Sanitaria;
– dati spese per lavori di interventi di ristrutturazione.
Ora con l’introduzione dell’art.2 ter nel Codice della Privacy le Pubbliche Amministrazioni possono sempre utilizzare l’enorme mole di informazioni personali dei cittadini possedute, senza limiti e controlli purché “nell’esercizio di pubblici poteri” o “in adempimento di compiti di pubblico interesse”. La formula usata dalla norma è particolarmente ampia e sembra togliere ogni vincolo e limitazione all’utilizzo di tutti i dati in possesso delle Pubbliche Amministrazioni.
Con l’introduzione di questa norma si spezza l’equilibrio tra le opposte esigenze della lotta all’evasione e del diritto alla privacy spostando l’ago della bilancia tutto a favore del recupero del gettito fiscale.
Specialmente per quanto riguarda l’Agenzia delle Entrate il rischio che si paventa è che questi dati possano essere usati disinvoltamente e liberamente per la ricostruzione presuntiva dei redditi con una enorme compressione del diritto alla difesa del contribuente.
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Articolo a cura di Stefano Vignolo
Dottore Commercialista e Revisore Contabile
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