parità di genere

Parita’ di genere

E’ stato pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale la legge n. 162 del 2021 che interviene in materia di parità di genere.

Fra le novità introdotte abbiamo:

  • l’estensione ai datori di lavoro che occupano almeno 50 dipendenti dell’obbligo di trasmissione al Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali del rapporto di parità.

Nuova certificazione di parità, al cui rilascio corrisponderà la possibilità di applicare uno sgravio contributivo pari all’1%.

Rapporto di parità

Per le aziende che occupano almeno 50 dipendenti il rapporto deve indicare:

  • il numero dei lavoratori occupati di sesso femminile e di sesso maschile
  • il numero dei lavoratori di sesso femminile eventualmente in stato di gravidanza
  • il numero dei lavoratori di sesso femminile e maschile eventualmente assunti nel corso dell’anno
  • le differenze tra le retribuzioni iniziali dei lavoratori di ciascun sesso
  • l’inquadramento contrattuale e la funzione svolta da ciascun lavoratore occupato
  • l’importo della retribuzione complessiva corrisposta, dei bonus e di ogni altro beneficio in natura ovvero di qualsiasi altra erogazione che siano stati eventualmente riconosciuti a ciascun lavoratore.

Si applica una sanzione amministrativa pecuniaria da 1.000 a 5.000 euro nel caso di rapporto mendace o incompleto.

Certificazione della parità di genere

Dal 1° gennaio 2022 è istituita la certificazione della parità di genere al fine di attestare le politiche e le misure messe in atto dai datori di lavoro per ridurre il divario di genere.

Premio di parità

Alle aziende private in possesso della certificazione della parità di genere è riconosciuto un esonero dal versamento dei contributi previdenziali a carico del datore di lavoro in misura non superiore all’1 per cento e nel limite massimo di 50.000 euro annui per ciascuna azienda.

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Articolo a cura di Donatina Lucia
Consulente del Lavoro e CTU

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