
10 Dec Parita’ di genere
E’ stato pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale la legge n. 162 del 2021 che interviene in materia di parità di genere.
Fra le novità introdotte abbiamo:
- l’estensione ai datori di lavoro che occupano almeno 50 dipendenti dell’obbligo di trasmissione al Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali del rapporto di parità.
Nuova certificazione di parità, al cui rilascio corrisponderà la possibilità di applicare uno sgravio contributivo pari all’1%.
Rapporto di parità
Per le aziende che occupano almeno 50 dipendenti il rapporto deve indicare:
- il numero dei lavoratori occupati di sesso femminile e di sesso maschile
- il numero dei lavoratori di sesso femminile eventualmente in stato di gravidanza
- il numero dei lavoratori di sesso femminile e maschile eventualmente assunti nel corso dell’anno
- le differenze tra le retribuzioni iniziali dei lavoratori di ciascun sesso
- l’inquadramento contrattuale e la funzione svolta da ciascun lavoratore occupato
- l’importo della retribuzione complessiva corrisposta, dei bonus e di ogni altro beneficio in natura ovvero di qualsiasi altra erogazione che siano stati eventualmente riconosciuti a ciascun lavoratore.
Si applica una sanzione amministrativa pecuniaria da 1.000 a 5.000 euro nel caso di rapporto mendace o incompleto.
Certificazione della parità di genere
Dal 1° gennaio 2022 è istituita la certificazione della parità di genere al fine di attestare le politiche e le misure messe in atto dai datori di lavoro per ridurre il divario di genere.
Premio di parità
Alle aziende private in possesso della certificazione della parità di genere è riconosciuto un esonero dal versamento dei contributi previdenziali a carico del datore di lavoro in misura non superiore all’1 per cento e nel limite massimo di 50.000 euro annui per ciascuna azienda.
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Articolo a cura di Donatina Lucia
Consulente del Lavoro e CTU
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