
13 Apr Plusvalenza immobiliare e prima casa: le novità della Cassazione
Sembra assurdo…… ma l’interpretazione offerta dalla Cassazione è condivisibile.
Il Caso
Tizio acquista un immobile per adibirlo a propria abitazione, il conduttore si rifiuta di lasciare l’abitazione nonostante la convalida della finita locazione e l’esecuzione del rilascio. Tizio decide di vendere l’immobile acquistato, non avendolo potuto adibire a propria abitazione, entro il quinquennio: il plusvalore realizzato è tassabile.
La normativa
L’art. 67 del T.U.II.DD. al comma I prevede che si configurano come redditi diversi “le plusvalenze realizzate mediante cessione a titolo oneroso di beni immobili acquistati o costruiti da non più di cinque anni, esclusi quelli acquisiti per successione e le unità immobiliari urbane che per la maggior parte del periodo intercorso tra l’acquisto o la costruzione e la cessione sono state adibite ad abitazione principale del cedente o dei suoi familiari”.
L’interpretazione
A seguito della notifica di avviso di accertamento, conseguente alla mancata dichiarazione della plusvalenza, Tizio eccepisce la circostanza della “forza maggiore”. Nella sostanza ed in sintesi l’impossibilità di adibirla ad abitazione principale veniva rivendicata come causa esimente anche alla luce della giurisprudenza, che ha sempre considerato quale circostanza idonea a non far decadere dalle agevolazioni dell’acquisto della prima casa il “mancato trasferimento della residenza entro 18 mesi per una causa di forza maggiore”.
La Cassazione però spiega bene la differenza tra le due fattispecie concludendo che: “nell’ambito dell’art. 67 comma 1 lett. b) del TUIR, la destinazione dell’immobile acquistato ad abitazione principale del contribuente o dei suoi familiari non costituisce un’obbligazione, ma semplicemente una delle diverse manifestazioni della fattispecie impositiva”.
Purtroppo la conclusione è considerabile.
Articolo a cura di
Alessandro De Francesco
Dottore Commercialista & Revisore dei Conti
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