
17 Jan Professionisti e sospensione decorrenza dei termini tributari
La legge di bilancio 2022 (L. 30/12/2021 n.234) ha introdotto per la prima volta nel nostro ordinamento una specifica disciplina per la sospensione dei termini relativi agli adempimenti tributari a carico dei Professionisti inscritti ad albi professionali in caso di malattia o in casi di infortunio da cui sia derivata la morte o un’inabilità al lavoro assoluta o parziale, ovvero un’inabilità temporanea assoluta che importi l’astensione dal lavoro per più di tre giorni.
Nello specifico in caso di ricovero in ospedale per grave malattia o infortunio o intervento chirurgico (o cure domiciliari sostitutive del ricovero) che comportano un’inabilità temporanea all’esercizio dell’attività professionale, nessuna responsabilità è imputabile al professionista o al suo cliente a causa della scadenza di un termine tributario stabilito in favore della Pubblica Amministrazione per l’adempimento di una prestazione a carico del cliente, avente carattere di perentorietà, da eseguire da parte del professionista nei sessanta giorni successivi al verificarsi dell’evento.
I termini relativi agli adempimenti tributari sono sospesi a decorrere dal giorno del ricovero in ospedale (o di inizio delle cure domiciliari) fino a trenta giorni dopo la dimissione dalla struttura sanitaria (o conclusione delle cure domiciliari) se la degenza ospedaliera (o le cure domiciliari) durano più di tre giorni. Gli adempimenti sospesi devono essere eseguiti entro il giorno successivo a quello di scadenza del termine del periodo di sospensione.
La sospensione dei termini tributari si applica solo nel caso in cui tra il professionista e il cliente esista un mandato professionale avente data antecedente al ricovero o all’inizio delle cure domiciliari. La copia dei mandati professionali e il certificato medico attestante la decorrenza devono essere consegnate o inviate tramite raccomandata RR o PEC al competente Ufficio della Pubblica Amministrazione.
Il parto prematuro delle professioniste è equiparato al ricovero, all’intervento chirurgico o alle cure domiciliari.
Nel caso del decesso del professionista i termini sono sospesi per sei mesi dalla data del decesso. Entro trenta giorni dal decesso del professionista il cliente deve consegnare od inviare tramite raccomandata RR o PEC al competente Ufficio della Pubblica Amministrazione il mandato professionale.
Per le somme dovute a titolo di tributi, il cui pagamento è stato sospeso, si applicano gli interessi al tasso legale da versare congiuntamente alle imposte o ai tributi sospesi.
Si evidenzia che la lettura della norma sembra evidenziare che la disciplina della sospensione si applichi solo agli adempimenti tributari ma non a quelli previdenziali, assicurativi e giudiziari, a meno di future interpretazioni estensive della stessa.
Articolo a cura di Stefano Vignolo
Dottore Commercialista e Revisore Contabile
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