
11 Jan Regime Forfettario e Fatturazione elettronica
Vi aggiorniamo in merito ad una nostra newsletter del novembre 2021 relativamente all’utilizzo della fatturazione elettronica anche per i titolari di partita IVA aderenti al regime “forfettario” a far data dal 1° gennaio 2022.
Nel dicembre scorso il Consiglio Europeo ha dato il via libera al nostro Paese all’utilizzo della fatturazione elettronica nelle operazioni tra privati (B2B e B2C) per il periodo 2022-2024. Nonostante le tante voci che si sono rincorse circa l’applicazione di tale obbligo anche per i “forfettari” ad oggi non esiste alcuna norma specifica e nella Legge di Bilancio 2022 (legge 234/2021) non sembra ravvedersene traccia.
Allo stato dell’arte, quindi, si rimane in attesa di una norma che coinvolga anche questi contribuenti, sino ad ora esonerati, in tale obbligo, sebbene questi possano sempre aderirvi in modo facoltativo.
Si coglie l’occasione per ricordare a tutti titolari di partita Iva che aderiscono al forfait (ex articolo 1, legge 190/2014, commi da 54 a 89) di controllare i dati ormai consuntivi del 2021 per verificare l’esistenza delle condizioni per potervi aderire anche per l’attuale esercizio (2022).
Di seguito alcune di queste condizioni che sono rappresentate:
- dal limite dei ricavi/compensi che non deve aver superato i 65mila euro. Limite che deve essere determinato secondo il principio della “cassa” e nel quale si deve ricomprendere anche il contributo del 4% (INPS gestione separata) per i professionisti privi di una specifica Cassa di previdenza. Infine è bene ricordare come per coloro che avessero aperto la partita IVA in corso d’anno 2021 tale limite (65mila euro) dovrà essere ragguagliato ad anno
- dal limite del 50% dei ricavi/compensi percepiti nei confronti dell’ex datore di lavoro. Di fatto non è possibile, se si vuol rimanere nel regime agevolato, percepire ricavi/compensi nei confronti dell’ex datore di lavoro per una percentuale superiore a quella del 50%. In caso di superamento l’incompatibilità con questo regime scatterà dall’esercizio successivo. Anche in tale caso andrà rapportato ad anno il conteggio qualora la partita IVA fosse stata aperta nel corso del 2021
- dal limite di euro 20mila per costi sostenuti per lavoro accessorio, lavoro dipendente e compensi a collaboratori
- dal limite di euro 30mila relativo ai redditi da lavoro dipendente o assimilati e pensioni percepiti nel corso del 2021
Articolo a cura di Alessandro Coppola
Dottore Commercialista & Revisore Contabile
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