La responsabilità dell’amministratore senza delega di una società a responsabilità limitata.

La responsabilità dell’amministratore senza delega di una società a responsabilità limitata.

Il Decreto Legislativo n. 6 del 17 gennaio 2003 – cosiddetta “Riforma del diritto societario” – ha radicalmente modificato il diritto societario determinandone una nuova forma nel Codice civile e adattandone i contenuti a nuove esigenze.

Tale modifica ha generato un’inversione di rotta nella giurisprudenza relativamente alla responsabilità degli amministratori non delegati: se prima l’articolo 2392 c.c. affermava l’obbligo di tutti gli amministratori di assolvere i propri doveri con la diligenza del mandatario ed imponeva un generale obbligo di vigilanza e di conseguenza, in caso dell’altrui condotta pregiudizievole, considerava responsabili gli amministratori non operativi al pari degli amministratori che effettivamente avevano posto in essere il comportamento; ora gli amministratori senza delega non sono più sottoposti a un regime assimilabile alla responsabilità oggettiva, ma hanno “l’obbligo di valutare l’adeguatezza dell’assetto amministrativo, organizzativo e contabile della società sulla base delle informazioni ricevute e delle relazioni degli organi delegati” .

Inoltre, è fondamentale tenere a mente il principio essenziale che sta alla base di qualsiasi attività di natura imprenditoriale, ovvero il rischio d’impresa e del concetto della business judgement rule – ossia la presunzione che, nello svolgimento dei propri compiti, gli amministratori agiscono in modo informato, in buona fede e nell’interesse della società- : nel momento in cui si devono prendere decisioni per la gestione e conduzione dell’azienda, si deve sempre tenere conto che queste possono produrre dei profitti, ma anche delle perdite, nonostante siano state eseguite tutte le considerazioni del caso.

La Corte di Cassazione, inoltre, ha ribadito questo concetto affermando che “nel contesto normativo attuale, gli amministratori non operativi rispondono per non aver impedito fatti pregiudizievoli dei quali abbiano acquisito in positivo conoscenza ovvero dei quali debbano acquisire conoscenza, di propria iniziativa, ai sensi dell’obbligo posto dall’ultimo comma dell’articolo 2381 c.c.: per il che occorre che la semplice facoltà di chiedere agli organi delegati che in consiglio siano fornite informazioni relative alla gestione della società sia innescata, così da trasformarsi in un obbligo positivo di condotta, da elementi tali da porre sull’avviso gli amministratori”. Assumendo, in tale ottica, valore decisivo il giudizio sulla diligenza dell’amministratore nel preventivo apprezzamento dei margini di rischio connessi alle operazioni da intraprendere, così da non esporre la società a perdite, altrimenti prevenibili.

Articolo a cura di Camillo Vespasiani, Avvocato Civilista esperto in diritto commerciale e societario

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