03 Feb Riaddebito analitico al cliente delle spese sostenute dal professionista
Cambiamenti Normativi per il Riaddebito delle Spese Professionali nel 2025
Il Decreto di riforma dell’IRES e dell’IRPEF (D. Lgs.192/24) ha modificato la determinazione del reddito di lavoro autonomo sostituendo l’art.54 del TUIR con gli artt. da 54 a 54 octies del TUIR.
Per quanto riguarda le spese che il professionista sostiene per l’esecuzione dell’incarico e che poi richiede a rimborso al cliente mediante addebito analitico in fattura il decreto di riforma ha completamente ribaltato il regime previgente.
Prima della riforma, cioè fino all’anno 2024, dette spese godevano della integrale deducibilità anche nel caso in cui si riferissero a spese per alberghi e ristoranti che normalmente sono deducibili al 75% e nel limite del 2% dell’ammontare dei compensi percepiti nel periodo d’imposta. A fronte della totale deducibilità di detti costi la norma prevedeva che le somme richieste analiticamente a rimborso costituissero compenso imponibile.
A partire dal 2025, invece le spese sostenute dal professionista saranno totalmente indeducibili mentre le somme richieste a rimborso con addebito analitico in fattura diverranno non imponibili. Conseguentemente gli importi che verranno addebitati analiticamente nella fattura dal professionista per il rimborso delle spese sostenute per lo svolgimento dell’incarico non saranno più soggetti alla ritenuta d’acconto.
Il professionista dovrà, quindi, indicare nella propria fattura emessa le somme chieste a rimborso come non imponibili per evitare che su queste il cliente operi la ritenuta d’acconto.
Articolo a cura di Stefano Vignolo, Dottore Commercialista
Open Professionisti, Consulenti di Impresa
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