riduzione del capitale sociale

Riduzione del capitale sociale a copertura parziale di perdite superiori a un terzo

Interessante la massima n.204 del 5.07.2022 del CONSIGLIO NOTARILE D I MI LANO – COMMI S S IONE SOCI E TÀ

In relazione all’oggetto, risulta interessante la massima richiamata la quale, in relazione alla fattispecie di perdite di esercizio che incidono sul capitale sociale fino a ridurlo per oltre 1/3, risolve un dibattito risalente.

In particolare, la questione attiene alla possibilità di procedere ad una copertura parziale delle perdite sofferte talché le stesse, non totalmente sanate, evidenzino, portino le stesse al di sotto del limite.

In proposito appare dirimente il caso in cui la delibera di copertura perdite intervengano durante il c.d. “periodo di grazia”, e cioè prima dell’assemblea che approva il bilancio dell’esercizio successivo a quello in cui è stata accertata la perdita, dal caso in cui si deliberi invece nell’assemblea predetta.

In tale ultima evenienza, l’assemblea dovrà obbligatoriamente adottare le misure che l’ordinamento prevede ai sensi degli artt. 2446, comma 2, e 2482-bis, comma 4, c.c., e quindi coprire le perdite nella loro integralità, ovvero adottare altri provvedimenti adeguati, secondo l’elaborazione della

dottrina.

La Massima, specificatamente, afferma che “durante il “periodo di grazia”, è consentito deliberare la copertura solo parziale della perdita con riduzione del capitale sociale.

“La legittimità della copertura parziale della perdita è, in tale caso, sostenibile sulla base di argomenti sostanziali e di natura sistematica, e non appare contrastare con la lettera della legge.

La norma, infatti, (primo periodo del secondo comma dell’articolo 2446 c.c., secondo cui “Se entro l’esercizio successivo la perdita non risulti diminuita a meno di un terzo…”) chiarisce che l’obbligo di copertura integrale (o l’assunzione dei provvedimenti alternativi di cui si è detto) si determina solo alla scadenza del “periodo di grazia”.

In termini sostanziali, la copertura solo parziale della perdita impone di trattenere all’attivo,

in caso di successiva produzione di utili di esercizio, quella parte di patrimonio che – ove il capitale fosse ridotto per un importo pari all’intera perdita – potrebbe invece essere destinata ai soci (art. 2433, comma 3, c.c.). Del pari, l’accantonamento della riserva legale dovrà procedere con riferimento ad un maggior importo del capitale, meno intaccato rispetto all’eventualità di una copertura integrale della perdita.”

Venendo, poi, all’obbligo di copertura integrale disposto dagli artt. 2446, comma 2, e 2482-bis, comma 4, c.c., merita un cenno la speciale trattazione delle perdite che, ai sensi della legge 178 del 30 dicembre 2020, sospende l’applicazione di parte della normativa relativa agli obblighi di copertura delle perdite e della causa di scioglimento di cui all’art. 2484 comma 1, n. 4 c.c. per cinque anni.

In questo caso, l’effetto, ammissibile, della mancata copertura di perdite eccedenti il terzo del capitale sociale anche al termine del periodo di grazia stabilito dal codice civile consegue al fatto stesso della sterilizzazione della perdita emergente al 31 dicembre 2020 e/o 31 dicembre 2021, dovendosi calcolare la perdita eventualmente rilevante, ai sensi degli artt. 2446 e 2482-bis c.c., al netto di quella rinviata per il quinquennio previsto dalla legge.

Articolo a cura di Alessandro De Francesco, Dottore Commercialista e Revisore Contabile

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