
16 Dec Compensazione d’ufficio tra i crediti da dichiarazione dei redditi e i debiti per cartelle di pagamento
È allo studio una norma che istituirà una nuova “arma” per la riscossione “automatica” dei ruoli contenuti nelle cartelle di pagamento.
Il nuovo articolo del Testo unico della riscossione (art. 28-ter DPR 602/73) in estrema sintesi prevede che ogniqualvolta il contribuente con la dichiarazione dei redditi richiederà un rimborso lo stesso verrà preliminarmente utilizzato in compensazione degli eventuali carichi pendenti del contribuente stesso.
Il contribuente, perciò, riceverà preventivamente una comunicazione dall’Agenzia della Riscossione che lo informerà che le somme chieste a rimborso saranno compensate con i suoi debiti per cartelle di pagamento che a quella data risultano ancora non pagate.
Avverso questa comunicazione preventiva, alla stregua di tutte le altre comunicazioni relative all’attività di riscossione (quali quelle per il fermo o l’ipoteca o il pignoramento presso terzi), è possibile fare ricorso presso le Commissioni tributarie. In aggiunta o in alternativa all’impugnazione giudiziale il contribuente potrà presentare all’Agenzia della Riscossione delle proprie osservazioni al fine di attivare un contraddittorio endoprocedimentale con l’Ufficio.
Si può immaginare che i motivi delle osservazioni per il contraddittorio con l’Agenzia delle Riscossioni possano essere gli stessi previsti per effettuare l’istanza di sospensione dei ruoli:
– pagamento effettuato prima della formazione del ruolo;
– provvedimento di sgravio emesso dall’ente creditore;
– prescrizione o decadenza intervenute prima della data in cui il ruolo è stato reso esecutivo;
– sospensione amministrativa (dell’ente creditore) o giudiziale;
– sentenza che abbia annullato in tutto o in parte la pretesa dell’ente creditore, emessa in un giudizio al quale l’Agenzia delle entrate-Riscossione non ha preso parte.
Nel caso di impugnazione presso le Commissioni Tributarie della comunicazione preventiva è immaginabile che sarà possibile eccepire anche il difetto della notifica della cartella di pagamento.
A tale proposito è bene ricordare che il Legislatore, contemporaneamente alla predisposizione di questa nuova normativa per la riscossione automatica dei ruoli, si sta accingendo ad emanare una norma dagli effetti dirompenti che escluderà, per la maggior parte dei contribuenti, la possibilità di impugnare le cartelle di pagamento invalidamente notificate.
Semplificando, sulla base di questa nuova disposizione, non sarà più possibile impugnare le cartelle di pagamento non notificate, ma riepilogate nell’estratto debito del contribuente e sarà, invece, necessario attendere una successiva notifica di un diverso atto di riscossione. Tra gli atti della riscossione che il contribuente dovrà attendere che gli vengano notificati oltre alla comunicazione di fermo amministrativo, di ipoteca o di pignoramento presso terzi, ci potrà probabilmente essere anche la comunicazione preventiva di compensazione tra i crediti d’imposta e i debiti per ruoli non pagati disciplinata dall’emanando art.28 ter del DPR 602/73.
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Articolo a cura di Stefano Vignolo
Dottore Commercialista & Revisore Contabile
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