
17 Mar Rivalutazione terreni e partecipazioni
Il legislatore italiano negli ultimi 20 anni (L 448/2001) ha periodicamente rinnovato la possibilità di rivalutare il valore di acquisto dei terreni (agricoli ed edificabili) e delle partecipazioni non quotate.
Per l’anno corrente è intervenuto il Decreto Energia (DL 17/2022) che, tra le altre misure urgenti, ha previsto all’articolo 29, la proroga della facoltà di rideterminare i valori delle partecipazioni in società non quotate e dei terreni (sia agricoli sia edificabili) posseduti, sulla base di una perizia giurata di stima, a condizione che il valore così rideterminato sia assoggettato a un’imposta sostitutiva. Il comma 2, del richiamato art 29 DL 17/2022, aumenta dall’11 al 14 per cento le aliquote dell’imposta sostitutiva applicabili alla rideterminazione di valore delle partecipazioni in società non quotate (siano esse qualificate o non qualificate) e dei terreni edificabili e con destinazione agricola.
Per poter usufruire di questa agevolazione è necessario che il contribuente provveda, entro la scadenza del 15 giugno 2022 ad ottenere una perizia di stima del valore della partecipazione (qualificata e non qualificata) o del terreno (agricolo o edificabile) predisposta da parte di un professionista abilitato (dottore commercialista, revisore legale, per le partecipazioni e ingegnere, architetto, geometra, dottore agronomo, agrotecnico, perito agrario, industriale, edile, per i terreni) e provveda al versamento almeno della prima rata dell’imposta sostitutiva del 14% sull’ valore periziato della partecipazione e/o del terreno. Il versamento può essere, infatti, effettuato in unica soluzione, ovvero in massimo 3 rate annuali di pari importo, a partire dal 15 giugno 2022, con applicazione degli interessi nella misura del 3%.
Così facendo (rispetto termine del 15 giugno 2022 per perizia e versamento imposta sostitutiva) si procederà al perfezionamento della procedura di rivalutazione che assumerà valenza fiscale. La plusvalenza generata dalla cessione della partecipazione o del terreno sarà tassabile, quindi, solo per la quota eccedente rispetto alla rivalutazione effettuata.
Articolo a cura di Alessandro Coppola, Dottore Commercialista e Revisore Contabile
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