
16 Jan Rottamazione cartelle di pagamento
Con la legge di Bilancio 2023 è stata introdotta una nuova definizione agevolata delle cartelle di pagamento (c.d. “rottamazione-quater”) relativamente, però, ai soli carichi affidati all’Agente della riscossione dall’1.1.2000 al 30.6.2022.
La definizione, sinteticamente, prevede il pagamento integrale o rateale, delle somme:
– dovute a titolo di capitale, senza sanzioni, interessi (anche di mora), somme aggiuntive e somme maturate a titolo di aggio;
– il rimborso all’Agente della riscossione delle spese per procedure esecutive / notifica della cartella di pagamento.
Le somme già versate a qualsiasi titolo, anche anteriormente alla definizione, restano definitivamente acquisite e non sono rimborsabili.
Interessante la possibilità di definizione agevolata anche a posizioni debitorie, con riferimento alle quali si è determinata l’inefficacia della relativa definizione, relative a carichi affidati all’Agente della riscossione nel periodo 2000 – 2017 oggetto delle sanatorie precedent
Per le sanzioni relative alle violazioni del Codice della strada la definizione agevolata si applica limitatamente agli interessi e alle somme maturate a titolo di aggio.
La sanatoria interessa anche i debiti risultanti da carichi affidati agli Agenti della riscossione da parte degli Enti gestori di forme di previdenza obbligatoria di cui al D.lgs. n. 509/94 (Casse previdenziali professionisti, tra cui INARCASSA, CDC, ENPAV, ENPAM, ecc.) e D.lgs. n. 103/96, per i professionisti privi di Cassa previdenziale di categoria, a fronte dell’adozione di apposite delibere entro il 31.1.2023
La definizione agevolata non può essere richiesta per le somme iscritte a ruolo riguardanti:
– recupero degli aiuti di Stato ex art. 16, Regolamento UE n. 2015/1589;
– crediti derivanti da pronunce di condanna della Corte dei conti;
– multe, ammende e sanzioni pecuniarie dovute a seguito di provvedimenti e sentenze penali di condanna;
sanzioni diverse da quelle irrogate per violazioni tributarie o per violazione degli obblighi relativi ai contributi / premi dovuti agli Enti previdenziali;
– risorse proprie tradizionali previste dall’art. 2, par. 1, lett. a), Decisioni 7.6.2007, n. 2007/436/CE e 26.5.2014, n. 2014/335/UE e 14.12.2020, n. 2020/2053/UE, Euratom del Consiglio, nonché l’IVA riscossa all’importazione.
In caso di carichi per i quali e pendete il giudizio, alla richiesta di definizione deve essere assunto l’impegno a rinunciare a tali giudizi.
Il pagamento di quanto dovuto per la definizione agevolata in argomento può avvenire in unica soluzione ovvero in un massimo di 18 rate.
Dall’1.8.2023 sulle rate sono dovuti gli interessi nella misura del 2% annuo.
Da ultimo è, se di interesse, si sottolinea che in caso di definizione agevolata dei debiti contributivi, il DURC è rilasciato, ai sensi dell’art. 54, DL n. 50/2017, a seguito della presentazione da parte del debitore della dichiarazione di avvalersi della definizione agevolata.
Articolo di Alessandro De Francesco, Dottore Commercialista e Revisore Contabile.
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