Semplificazioni nel settore delle energie rinnovabili e nuove opportunità per i proprietari di terreni industriali, commerciali, produttivi e agricoli.

L’evidente intenzione del Governo italiano di creare una base di indipendenza energetica, sia per impulso europeo, sia per le vicende storiche che stiamo vivendo, ha spinto il legislatore verso una serie di semplificazioni che non stanno passando inosservate agli occhi degli addetti del settore, così come di soggetti stranieri che vedono il mercato italiano della produzione di energia da fonti rinnovabili come una piazza molto interessante verso la quale rivolgere la propria attenzione, muovendosi alla ricerca di terreni e progetti sui quali investire.

Nell’ambito dell’energia rinnovabile, infatti, la normativa di recente pubblicazione ha avuto come obiettivo di semplificare i processi approvativi di alcuni tipi di impianti di produzione.

Con particolare attenzione all’energia fotovoltaica, già con il D.L. 17/2022, il legislatore ha previsto che si applicherà la procedura abilitativa semplificata (PAS) per la costruzione e l’esercizio di impianti di potenza fino a 20MW, così come per la realizzazione delle relative opere di connessione alla rete elettrica, purché realizzati in aree a destinazione industriale, produttiva o commerciale, oppure in discariche o lotti di discarica chiusi e ripristinati, ovvero in cave o lotti di cave non suscettibili di ulteriore sfruttamento.

Sono beneficiati dalla medesima semplificazione approvativa anche i nuovi impianti fotovoltaici di dimensioni fino a 20MW da realizzare sulle aree classificate idonee ai sensi dell’art. 20 D. Lgs. 8 novembre 2021 n. 199, nonché gli impianti agro-voltaici situati a meno di 3 km di distanza da aree a destinazione industriale, artigianale e commerciale.

Sebbene l’Autorizzazione Unica (AU) permane in tutti gli altri casi, l’applicazione del PAS per gli impianti di meno di 20MW che sorgeranno in terreni con le destinazioni d’uso sopra indicati, permetterà di poter dare concretezza ai progetti in ambito fotovoltaico con maggiore facilità rispetto a prima, potendo limitarsi a presentare una comunicazione almeno 30 giorni prima dell’inizio dei lavori, corredata da una dettagliata relazione autenticata da un tecnico a ciò abilitato, anziché dover coinvolgere tutte le amministrazioni interessate, al fine di ottenere una autorizzazione unica, ma allo stesso tempo composita.

Parallelamente, al fine di agevolare l’individuazione delle aree idonee, il recente D. L. 50/2022 prevede la possibilità per la Presidenza del Consiglio dei Ministri di esercitare funzioni di impulso in caso di mancata adozione della legge regionale prevista dal richiamato art- 20 D. Lgs. 199/2021, e vengono anche individuate ulteriori aree idonee.

I criteri introdotti dal nuovo Decreto prevedono come temporaneamente idonee tute le seguenti aree:

  1. su cui non ricadano beni sottoposti a tutela ai sensi del codice dei beni culturali e del paesaggio,
  2. che non si trovino, nel caso di impianti fotovoltaici, in una fascia di rispetto di 1.000 mt da beni sottoposti a tutela in ragione del medesimo codice dei beni culturali,
  3. che non siano sottoposti a vincolo paesaggistico ai sensi di un provvedimento amministrativo in tal senso.

In questo modo sono ampliati ulteriormente i limiti per la progettazione di impianti di energia da fonte rinnovabile.

Articolo a cura di Camillo Vespasiani, Avvocato Civilista

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