
16 Jan Sgravi contributivi
La legge di Bilancio 2023 (legge n. 197/2022) è intervenuta a confermare ed ampliare alcuni sgravi contributivi previsti per assunzione di particolari soggetti.
Esonero contributivo per l’assunzione di giovani under 36
II datori di lavoro potranno beneficiare dell’esonero totale dei contributi, per un importo massimo pari a 8.000 euro l’anno e per un periodo massimo di 36 mesi. Si prolunga fino a 48 mesi per i datori di lavoro privati che effettuino assunzioni in una sede o unità produttiva ubicata nelle regioni: Abruzzo, Basilicata, Calabria, Campania, Molise, Puglia, Sardegna e Sicilia). E’ quanto prevede il comma 297 L. 197/22 che estende l’esonero alle nuove assunzioni a tempo indeterminato di soggetti che non hanno compiuto 36 anni effettuate nel corso del 2023. In particolare, per l’assunzione di giovani di età inferiore ai 36 anni di età (35 anni e 364 giorni) a tempo indeterminato. Restano esclusi i contratti di apprendistato ed i contratti di lavoro domestico. L’agevolazione spetta anche per le trasformazioni dei contratti a tempo determinato in contratti a tempo indeterminato effettuate nel 2023.
Sgravio contributivo per l’assunzione di donne
Il comma 298 conferma per il 2023 l’esonero contributivo per l’assunzione di donne svantaggiate.
Ai datori di lavoro è riconosciuto l’esonero totale dal versamento dei contributi previdenziali a loro carico (con esclusione dei premi e dei contributi dovuti all’INAIL), nel limite massimo di importo pari a 8.000 euro annui, per le assunzioni a tempo determinato, a tempo indeterminato, nonché per le trasformazioni a tempo indeterminato di un precedente rapporto agevolato effettuate nel 2023 di donne che si trovano in una delle seguenti condizioni:
– donne con almeno 50 anni di età e disoccupate da oltre 12 mesi;
– donne di qualsiasi età, residenti in regioni ammissibili ai finanziamenti nell’ambito dei fondi strutturali dell’Unione europea, prive di un impiego regolarmente retribuito da almeno 6 mesi;
– donne di qualsiasi età che svolgono professioni o attività lavorative in settori economici caratterizzati da un’accentuata disparità di genere, con un tasso di disparità uomo-donna che superi di almeno il 25% la disparità media uomo-donna, e prive di un impiego regolarmente retribuito da almeno 6 mesi;
– donne di qualsiasi età, ovunque residenti e prive di un impiego regolarmente retribuito da almeno 24 mesi.
Esonero contributivo per l’assunzione di percettori del reddito di cittadinanza
Viene istituito un beneficio contributivo a favore dei datori di lavoro che assumono beneficiari del reddito di cittadinanza. Il comma 294 riconosce ai datori di lavoro privati che nel 2023 assumono con contratto di lavoro a tempo indeterminato percettori del reddito di cittadinanza l’esonero dal versamento del 100% dei contributi previdenziali a loro carico, con esclusione dei premi e contributi dovuti all’INAIL e ferma restando l’aliquota di computo delle prestazioni pensionistiche.
L’esonero spetta anche per le trasformazioni dei contratti a tempo determinato in contratti a tempo indeterminato effettuate dal 1° gennaio 2023 al 31 dicembre 2023, mentre sono esclusi i rapporti di lavoro domestico.
Il beneficio – alternativo all’esonero previsto dall’art. 8, D.L. n. 4/2019 – è riconosciuto per un periodo massimo di 12 mesi e nel limite massimo di importo pari a 8.000 euro su base annua, riparametrato e applicato su base mensile.
L’efficacia delle misure agevolative è subordinata all’autorizzazione della Commissione europea.
Articolo a cura di Donatina Lucia, Consulente del Lavoro e CTU
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