fatturazione elettronica

Sostituzione dell’ esterometro con l’invio dei dati telematici

A partire dal 1/07/2022 l’art.1, comma 3 bis del D.Lgs. n. 127/2015 prevede l’obbligo di trasmettere telematicamente all’Agenzia delle Entrate i dati relativi alle operazioni con l’estero cioè: cessioni di beni e prestazioni di servizi, effettuate e ricevute, verso e da soggetti non stabiliti nel territorio dello Stato, salvo quelle per le quali è stata emessa una bolletta doganale e quelle per le quali siano state emesse o ricevute fatture elettroniche.

Per le operazioni in esame, effettuate dal 1° luglio 2022, tutti gli operatori economici dovranno pertanto trasmettere all’Agenzia delle Entrate i relativi dati utilizzando le stesse modalità tecniche attualmente previste per la fatturazione elettronica. Conseguentemente esisterà un unico canale di trasmissione per le fatture elettroniche e per i dati delle operazioni con l’estero: il Sistema di Interscambio e il formato XML.

Per le fatture attive relative alle operazioni effettuate nei confronti di soggetti non stabiliti in Italia, si dovrà utilizzare il tipo documento “TD01”, valorizzando il campo “codice destinatario” con “XXXXXXX”.

Per le fatture passive, invece, ricevute in modalità analogica dai fornitori esteri, il cliente italiano dovrà generare un documento elettronico di tipo “TD17”, “TD18” e “TD19”, da trasmettere al Sistema di Interscambio.

Resterà ancora possibile l’integrazione analogica delle fatture ricevute, al pari dell’emissione delle autofatture in formato analogico, con successiva trasmissione dei documenti in formato XML mediante il Sistema di Interscambio.

Per quanto riguarda i termini di trasmissione questi sono differenziati tra le operazioni attive e quelle passive:

Operazioni attive, la trasmissione deve avvenire entro i termini di emissione delle fatture o dei documenti che ne certificano i corrispettivi, vale a dire entro 12 giorni dall’effettuazione della cessione o prestazione o entro il diverso termine stabilito da specifiche disposizioni (es. giorno 15 del me-se successivo in caso di fatturazione differita);

Operazioni passive, la trasmissione è effettuata entro il quindicesimo giorno del mese successivo a quello del ricevimento del documento comprovante l’operazione o di effettuazione dell’operazione stessa.

Praticamente i termini di trasmissione dei dati delle operazioni con l’estero coincidono con quelli delle annotazioni da effettuare per le medesime operazioni sui documenti contabili e fiscali.

Articolo a cura di Stefano Vignolo, Dottore Commercialista e Revisore Contabile

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