
06 Dec Super green pass
Il Consiglio dei Ministri nella seduta del 24 novembre ha varato il Decreto sul Super Green Pass, che sarà valido dal 6 dicembre 2021 al 15 gennaio 2022 con possibilità di proroga.
Il Certificato permetterà, anche in zona bianca, di avere libero accesso a cinema, strutture alberghiere, teatri, palestre, impianti sciistici, bar e ristoranti. La certificazione verrà rilasciata solo in caso di avvenuta vaccinazione o guarigione da Covid-19. Il tampone, sia quello antigenico sia quello molecolare, sarà valido solo per accedere al proprio posto di lavoro.
La validità del Green Pass, passa inoltre dai 12 ai 9 mesi.
Le restrizioni, come la chiusura delle attività economiche, non saranno applicate, grazie all’uso del super green pass, tranne nel caso in cui una determinata area passi alla zona rossa, a causa dell’aumento indiscriminato dei contagi.
Per ciò che concerne le attività lavorative e il contenimento del contagio da Covid sono due le novità in arrivo con il nuovo Decreto Super Green Pass.
Si tratta, innanzitutto, dell’obbligo di terza dose per il personale sanitario e delle RSA, per i quali è già in vigore il vincolo vaccinale da aprile (DL n. 52/2021) per accedere ai luoghi di lavoro.
Poi, sempre in forza del Decreto appena approvato, dal 15 di dicembre 2021 sarà operativa l’estensione dell’obbligo vaccinale ad altri lavoratori che non potranno svolgere la propria attività lavorativa con il solo tampone negativo. Nello specifico per le seguenti categorie professionali:
– personale scolastico del sistema nazionale di istruzione, delle scuole non paritarie, dei servizi educativi per l’infanzia, dei centri provinciali per l’istruzione degli adulti, dei sistemi regionali di istruzione e formazione professionale, dei sistemi regionali che realizzano i percorsi di istruzione e formazione tecnica superiore;
– personale del comparto della difesa, sicurezza e soccorso pubblico;
– personale che svolge a qualsiasi titolo la propria attività lavorativa nelle strutture sanitarie, compreso quindi il personale amministrativo.
La violazione dell’obbligo determinerà l’immediata sospensione dell’attività lavorativa senza conseguenze disciplinari e con diritto alla conservazione del posto di lavoro. Per tutto il periodo della sospensione non sarà erogata alcuna retribuzione.
Non cambiano, invece, le regole sull’obbligo di esibizione del Green Pass in azienda in vigore dal 15 ottobre 2021 per tutti gli altri lavoratori. Il pass continuerà ad essere rilasciato a seguito di tampone negativo, guarigione dall’infezione e vaccinazione con prima o seconda dose.
Dal 16 gennaio 2022, poi, l’obbligo di esibire il certificato di avvenuta vaccinazione o di avvenuta guarigione scatterà solo nelle aree di Italia che passeranno in zona arancione. In tali occasioni, sempre a partire dal 16 gennaio prossimo, in queste aree non verrà introdotta alcuna restrizione o limitazione.
Si ricorda inoltre che, come già legiferato in precedenza, l’accesso del personale nei luoghi di lavoro in assenza di green pass è punito con una sanzione amministrativa da euro 600 a euro 1.500.
Molto severe sono le sanzioni anche per il datore di lavoro che non ottempera all’obbligo di controllo con multe da 400 a 1.000 euro.
Le categorie di soggetti adulti escluse dall’obbligo di certificazione verde sono:
– coloro che risultano esentati per motivi di salute dalla vaccinazione, e l’esenzione sia comprovata da idonea certificazione medica;
– i cittadini sottoposti al vaccino ReiThera nell’ambito della sperimentazione Covitar.
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Articolo a cura di Francesca Oliosi
Avvocato Civilista
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