Legge di Bilancio 2026: nuove regole sul TFR e previdenza complementare

Legge di Bilancio 2026: nuove regole su TFR e previdenza complementare

La Legge di Bilancio 2026 (L. 199/2025) introduce importanti novità in materia di previdenza complementare, modificando in modo significativo la disciplina del conferimento del TFR e il funzionamento del meccanismo del silenzio-assenso.

Le nuove disposizioni, in vigore dal 1° luglio 2026, incidono sia sui lavoratori di prima assunzione sia su quelli non di prima assunzione, con ricadute operative rilevanti anche per i datori di lavoro.

Dipendenti di prima assunzione: adesione automatica alla previdenza complementare

Dal 1° luglio 2026, per i lavoratori alla prima esperienza lavorativa (ad eccezione dei lavoratori domestici), è prevista l’adesione automatica alla previdenza complementare.

In assenza di una scelta esplicita da parte del lavoratore, il TFR maturando viene conferito:

alla forma pensionistica collettiva prevista dagli accordi o contratti collettivi applicabili;

qualora le forme collettive siano più di una, a quella con il maggior numero di aderenti in azienda, salvo diverso accordo;

in mancanza di una forma collettiva, al fondo residuale individuato nel Fondo COMETA.

Una delle principali novità riguarda il versamento della contribuzione: nei casi di silenzio-assenso è previsto il conferimento dell’intero TFR e, ove applicabile, anche della contribuzione a carico del datore di lavoro e del lavoratore.

Sono tuttavia previste alcune eccezioni:

la contribuzione a carico del lavoratore non è obbligatoria se la retribuzione annua lorda è inferiore all’assegno sociale;

nel caso di adesione automatica al fondo residuale, la norma fa riferimento esclusivamente al conferimento del TFR.

Facoltà di rinuncia e obblighi informativi

Il lavoratore può rinunciare all’adesione automatica entro 60 giorni dalla data di prima assunzione (in luogo dei precedenti sei mesi), scegliendo di:

aderire a un’altra forma di previdenza complementare;

mantenere il TFR in azienda, secondo il regime dell’art. 2120 c.c.

Al momento dell’assunzione, il datore di lavoro è tenuto a fornire un’informativa completa sugli accordi collettivi applicabili, sul meccanismo di adesione automatica e sulle opzioni disponibili.

Dipendenti non di prima assunzione: verifica delle scelte pregresse

Per i lavoratori non di prima assunzione, dal 1° luglio 2026 il datore di lavoro deve:

fornire informativa sugli accordi collettivi applicabili;

verificare la scelta effettuata dal lavoratore nel precedente rapporto di lavoro, acquisendo una dichiarazione specifica.

Se il lavoratore risulta già iscritto a una forma di previdenza complementare, può indicare entro 60 giorni dall’assunzione la forma pensionistica a cui destinare il TFR maturando.

In mancanza di indicazioni, si applica il meccanismo di adesione automatica alla forma collettiva prevista dai contratti applicabili, con conferimento del TFR e della contribuzione.

La norma sembra invece escludere l’applicazione del silenzio-assenso nei confronti dei lavoratori che, nel precedente rapporto, avevano scelto di mantenere il TFR in azienda.

Considerazioni operative

Le nuove regole rafforzano il ruolo della previdenza complementare come strumento centrale per la tutela del reddito futuro dei lavoratori, ma richiedono una attenta gestione informativa e amministrativa da parte delle aziende.

È quindi fondamentale valutare per tempo l’impatto delle novità, sia per i datori di lavoro sia per i lavoratori chiamati a compiere scelte consapevoli.


Donatina Lucia
Consulente del Lavoro – CTU

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