
26 Oct Trust
Trust e tutela del Patrimonio
Il trust è uno strumento introdotto recentemente nel nostro sistema giuridico utilizzato per proteggere il patrimonio o per gestioni patrimoniali controllate e in materia di successioni per i cd passaggi generazionali. I beni del patrimonio di una persona vengono separati per raggiungere specifici fini a favore di beneficiari o per uno scopo.
Questo istituto si sostanzia in un rapporto giuridico fiduciario mediante il quale un soggetto definito “disponente” (o settlor) – con negozio unilaterale, cui generalmente seguono uno o più atti dispositivi – trasferisce ad un altro soggetto, definito “trustee”, beni (di qualsiasi natura), affinché quest’ultimo li gestisca e li amministri, coerentemente con quanto previsto dall’atto istitutivo del trust per il raggiungimento delle finalità individuate dal disponente medesimo.
Il trustee può essere un soggetto non professionista, un professionista di fiducia del settlor; una persona giuridica, di solito in forma di società di capitali (Trust Company o Società Fiduciaria).
Il disponente intesta i beni al trustee, il quale deve amministrarli nel rispetto delle “regole” del trust fissate dal disponente e nell’interesse del beneficiario.
Una figura che spesso ricorre (anche se normalmente non è obbligatoria) è quella del guardiano ovvero un soggetto che garantisce la correttezza delle attività svolte dal trustee.
L’atto istitutivo del trust può contemplare anche la previa autorizzazione del guardiano per il compimento di alcuni specifici atti. A livello pratico si istituisce tramite un atto istitutivo e un atto di dotazione patrimoniale con cui vengono inseriti i beni.
I beni che vengono conferiti in un trust non sono più di proprietà del disponente, ma risultano intestati al trustee, pur non facendo parte del suo patrimonio personale, in quanto vincolati al trust, quindi sottoposti ad un vincolo di destinazione.
In coerenza con quanto sopra, la Corte di Cassazione con la sentenza n. 8082/2020 ha sancito che l’atto di trasferimento dei beni «non determina effetti traslativi perché non ne comporta l’attribuzione definitiva allo stesso (trustee), che è tenuto solo ad amministrarlo e a custodirlo, in regime di segregazione patrimoniale, in vista di un suo ritrasferimento ai beneficiari del trust».
La separazione patrimoniale permette di evitare che questi possano essere aggrediti dai creditori, sia del disponente (che non ne è più proprietario), sia del beneficiario (che non ne è ancora proprietario), ma anche del trustee, poiché si tratta di beni separati dal suo patrimonio personale.
I beni costituiti in trust possono dunque essere aggrediti solo dai creditori del trust.
Tra i motivi che inducono alla costituzione di un Trust vi sono:
– la protezione patrimoniale: i beni in Trust sono infatti insensibili ad ogni evento pregiudizievole che coinvolge personalmente uno o più soggetti protagonisti del trust. Per questa sua utilissima caratteristica il trust viene sempre di più impiegato per separare e proteggere il patrimonio personale da quello aziendale o per tutelare tutti quei soggetti il cui patrimonio può essere compromesso da attività professionali rischiose (medici, avvocati, funzionari ecc.) o, semplicemente, da comportamenti personali sconsiderati (gioco d’azzardo, abuso di droghe, ecc.)
– riservatezza: le disposizioni contenute nel trust possono essere riservate, e questo può essere un motivo sufficiente per la sua creazione; la riservatezza è riferita prevalentemente ai trust opachi’ dove il trust può rappresentare un ottimo strumento di controllo di enti e società.
– tutela dei minorenni e dei soggetti con handicap: spesso, le disposizioni prevedono che i minori abbiano un godimento limitato dei beni fino alla maggiore età o che i soggetti diversamente abili possano godere dei beni in trust senza esserne pieni proprietari;
– tutela del patrimonio per finalità successorie: di frequente un trust viene costituito allo scopo di tutelare un patrimonio nell’organizzazione di un efficiente passaggio generazionale dell’azienda e del patrimonio dell’imprenditore. E’ importante, però, tenere presente che la separazione patrimoniale è solo una conseguenza della costituzione del trust, e non può mai esserne la ragione. Un trust, deve avere comunque avere uno scopo che non può essere solo quello di ottenere la separazione patrimoniale.
Articolo a cura di Francesca Oliosi, Avvocato Civilista
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