
21 Apr Tutela del materiale fotografico sui social network
Tutti i giorni e milioni di volte al giorno sono pubblicate fotografie sui social network e più in generale sul web. Poiché la maggior parte di queste è liberamente accessibile, molti utenti credono erroneamente che sia possibile utilizzarle per i propri scopi. Quindi, le foto possono essere liberamente utilizzate da persone diverse dall’autore stesso? La risposta è no e la troviamo applicando in via analogica la normativa sul diritto d’autore così come prevista dalla Legge 633/1941. Le fotografie sono considerate opere di ingegno come una canzone o una poesia e come tali ricevono tutela per quanto riguarda la loro utilizzazione da parte di persone diverse dall’autore stesso. In primo luogo, bisogna distinguere tra la qualità di autore originale di un’opera, che non si perde in nessun caso, e la proprietà dell’opera, che invece può essere oggetto di sfruttamento economico anche da parte di terzi. Tale sfruttamento, benché assolutamente possibile, ha una regolamentazione morale ed economica: semplificando, se io utilizzo per il mio sfondo di Facebook una foto non mia devo indicare l’autore e devo anche pagargli l’utilizzo. La condivisione di qualsiasi fotografia sui social network od in genere nel web è, pertanto, lecita e non costituisce violazione delle disposizioni sul diritto d’autore, solo nel caso in cui avvenga mediante una condivisione del materiale fotografico tale da permettere ai terzi di risalire all’autore, nonché alla data e all’eventuale titolo o nome dell’opera fotografica. Come faccio a capire se quella foto è di quella precisa persona e quindi non la posso utilizzare? La pubblicazione della fotografia sul profilo dell’autore, ovvero nello spazio personale garantito dalla piattaforma del social network , rappresenta, infatti, una presunzione grave, precisa e concordante della titolarità dei diritti fotografici legati all’opera pubblicata, come sancito dalla recente giurisprudenza di merito (Trib. Roma sent n. 12076/2015). E se invece sono io a fare le foto che poi voglio pubblicare sulla mia pagina personale? Incontro dei limiti o posso fotografare qualsiasi cosa? Dipende dal soggetto che mi appresto a fotografare. Per le fotografie di strade, edifici e luoghi d’interesse in Italia vale la cosiddetta libertà di panorama: le foto possono essere diffuse e anche utilizzate a scopi commerciali, se gli oggetti presenti in un luogo pubblico aperto o in una strada sono visibili. Se invece ci si trova in una proprietà privata o in un edificio, la situazione giuridica cambia. Nei musei o nei parchi ci possono essere limitazioni da parte del proprietario. In questi casi non vale la libertà di panorama, ma l’inviolabilità del domicilio. Se la foto ha come soggetto borse o oggetti d’arredamento, bisogna distinguere se questi soggetti valgono come motivo principale o sono presenti sulla fotografia come elemento non rilevante; in questo secondo caso, in qualità di fotografo non si infrange alcun diritto d’autore. Se invece ritraggo persone, bisogna che abbia presente che ogni persona detiene il diritto sulla propria foto, il che significa che senza il consenso della persona ritratta le fotografie non possono essere né pubblicate né diffuse. Nelle fotografie di persone ci sono tuttavia alcune eccezioni: non è necessario il consenso esplicito della persona ritratta se:
– Appare sullo sfondo dell’immagine
– L’immagine ritrae un gruppo di persone e non una persona specifica in primo piano
– L’immagine è una testimonianza di eventi importanti e/o ritrae persone importanti della storia contemporanea (politici, attori, sportivi)
– L’immagine è di interesse informativo per la collettività
– È di grande interesse artistico
Un caso particolare nel diritto sulla propria foto è dato dalle foto dei bambini. Foto di minorenni sono in generale consentite con il consenso della persona ritratta. Se si vogliono pubblicare e diffondere le foto, è tuttavia necessario il consenso dei tutori.
Articolo a cura di
Avv. Francesca Oliosi
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