obbligo vaccinale

Vaccinazioni: obblighi del datore di lavoro e del lavoratore

Prendendo spunto da una recente pronuncia del Tribunale di Milano, sentenza n. 2316 del 15.09.2021, in cui i Giudici del Lavoro del suddetto Tribunale hanno accolto l’impugnativa di una lavoratrice sospesa perché non vaccinata, cerchiamo di capire gli obblighi dei lavoratori rispetto a quelli del datore di lavoro nel particolare settore sanitario.


L’art. 4 del D.L.44/21 “Misure urgenti per il contenimento dell’epidemia da COVID-19, in materia di vaccinazioni anti SARS-CoV-2, di giustizia e di concorsi pubblici” entrato in vigore il 01.04.2021 e valido fino al 31.12.2021, ha introdotto l’obbligo di vaccinazione per gli esercenti le professioni sanitarie e gli operatori di interesse sanitario.


Tale obbligo è però soggetto ad un particolare iter da seguire, effettuato il quale e verificata l’effettiva e volontaria mancanza di vaccinazione, il lavoratore potrà essere sospeso e quindi allontanato dal luogo di lavoro.


E’ importante sottolineare che l’obbligo non è assoluto: infatti vi è una particolare deroga concessa a coloro per i quali sia accertato un pericolo per la salute, in relazione a specifiche condizioni cliniche documentate, attestate dal medico di medicina generale; in questi casi, la vaccinazione non e’ obbligatoria e può essere omessa o differita.


Ove non sussistano queste particolari condizioni di salute del singolo, che in questo caso prevalgono su quelle della collettività, il lavoratore deve essere dapprima invitato dal datore di lavoro a vaccinarsi entro un termine preciso, successivamente al quale sarà accertata l’assenza della vaccinazione senza un giustificato motivo.


La mancata vaccinazione non comporta immediatamente la sospensione del lavoratore: è fatto obbligo al datore di lavoro di verificare se è possibile adibirlo a mansioni differenti che non implichino contatti interpersonali o il rischio di diffusione del contagio.


Il datore di lavoro deve proporre, se possibile, anche un demansionamento, con relativo trattamento economico inferiore, in evidente analogia con gli obblighi sanciti in tema di licenziamento per giustificato motivo oggettivo, anche in tema di onere della prova gravante sul datore di lavoro.


Va ulteriormente specificato che non essendovi un obbligo generalizzato di vaccinazione, va attentamente valutato se anche i lavoratori ad esempio addetti alla parte amministrativa, che quindi non hanno e non possono avere alcun contatto con i pazienti, sono da considerarsi dispensati da tale obbligo.


Solo alla conclusione dell’iter complesso sopra descritto ed in ultima istanza, il lavoratore subirà la sospensione non retribuita dalla prestazione lavorativa.


Riprendendo la sentenza da cui si è preso spunto, i Giudici di Milano hanno ritenuto di accogliere il ricorso della lavoratrice sospesa in ragione del fatto che non era stato dimostrato dal ddl di aver verificato la possibilità di una ricollocazione ad altre mansioni della lavoratrice individuato e proposto alla stessa.


La lavoratrice non è stata comunque riammessa al lavoro, proprio in ragione della tutela della salute pubblica, ma essendo stato accertato che il ddl non aveva seguito l’iter complesso previsto dalla legge, le sono state riconosciute le retribuzioni perse a causa dell’illegittima sospensione.

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Articolo a cura di Francesca Oliosi
Avvocato Civilista

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