
20 Sep Riforma del lavoro sportivo: il decreto correttivo
Riforma del lavoro sportivo
La riforma del lavoro sportivo è stata modificata con il decreto legislativo n. 120 del 29 agosto 2023, già pubblicato in Gazzetta Ufficiale.
Lavoratore sportivo – definizione
Si definisce lavoratore sportivo: l’atleta, l’allenatore, l’istruttore, il direttore tecnico, il direttore sportive, il preparatore atletico, il direttore di gara, coloro che nel settore professionistico e dilettantistico esercitano o l’attività sportiva ricevendo un corrispettivo.
Rientra nella definizione di lavoratore sportivo anche ogni altro tesserato che svolge dietro un corrispettivo le mansioni rientranti, sulla base dei regolamenti tecnici dei singoli enti affilianti, tra quelle necessarie per lo svolgimento di attività sportiva, restano escluse da tale definizione le mansioni di carattere amministrativo-gestionale.
Le associazioni sportive dilettantistiche 2023 lr e società sportive dilettantistiche, le Federazioni Sportive Nazionali, le Discipline Sportive Associate, le associazioni benemerite e gli Enti di Promozione Sportiva, anche paralimpici, il CONI, il CIP e la società Sport e salute S.p.a. possono avvalersi, secondo il regime ordinario, di prestatori di lavoro occasionale.
Il decreto precisa che non rientrano nella definizione di lavoratori sportivi coloro che forniscono prestazioni nell’ambito di una professione la cui abilitazione professionale è rilasciata al di fuori dell’ordinamento sportivo e per il cui esercizio devono essere iscritti in appositi albi o elenchi tenuti dai rispettivi ordini professionali.
Collaborazioni coordinate e continuative
Il limite di orario settimanale di durata della prestazione aumenta a 24 ore escluso il tempo dedicato alla partecipazione a manifestazioni sportive.
L’iscrizione nel LUL può avvenire in un’unica soluzione, anche dovuta alla scadenza del rapporto di lavoro, entro la fine di ciascun anno di riferimento, fermo restando che i compensi dovuti possono essere erogati anche anticipatamente.
In sede di prima applicazione, gli adempimenti e i versamenti dei contributi previdenziali e assistenziali dovuti per le collaborazioni coordinate e continuative limitatamente al periodo di paga da luglio 2023 a settembre 2023, possono essere effettuati entro il 31 ottobre 2023.
Rimborsi spese ai volontari
In relazione alle attività svolte dai volontari potranno essere rimborsate le spese effettivamente sostenute e documentate su base analitica, anche a fronte di autocertificazione, le stesse non superino l’importo di 150 euro mensili e l’organo sociale competente deliberi sulle tipologie di spese e le attività di volontariato per le quali è ammessa questa modalità di rimborso.
Direttori di gara
Per i direttori di gara, per ogni singola prestazione è sufficiente la comunicazione o designazione della Federazione sportiva nazionale o della Disciplina sportiva associata o dell’Ente di promozione sportiva competente, anche paralimpici, potranno essere riconosciuti, oltre al compenso eventualmente pattuito, le spese effettivamente sostenute e documentate entro i limiti massimi e alle condizioni preventivamente stabiliti dall’ente medesimo. Sono vietati rimborsi spese di tipo forfetario.
Le spese sostenute possono essere rimborsate anche per attività svolte nel proprio Comune di residenza in occasione di manifestazioni sportive riconosciute anche a fronte di autocertificazione l’importo di 300 euro mensili non può essere superato, l’organo sociale competente deliberi sulle tipologie di spese e le attività per le quali è ammessa questa modalità di rimborso. Tali rimborsi non concorrono a formare il reddito.
Le comunicazioni al centro per l’impiego possono essere effettuate per un ciclo integrato di prestazioni non superiori a 30, in un arco temporale non superiore a 3 mesi, e comunicate entro il 30° giorno successivo alla scadenza del trimestre.
Dipendenti della pubblica amministrazione
Il decreto correttivo prevede che i lavoratori dipendenti delle amministrazioni pubbliche possono prestare a propria attività nell’ambito delle società e associazioni sportive dilettantistiche, in qualità di volontari, fuori dall’orario di lavoro, fatti salvi gli obblighi di servizio e previa comunicazione all’amministrazione di appartenenza. Si ha diritto al solo rimborso delle spese documentate relative al vitto, all’alloggio, al viaggio e al trasporto sostenute in occasione di prestazioni effettuate fuori dal territorio comunale di residenza del percipiente e tali rimborsi non concorrono a formare il reddito del percipiente.
L’attività può essere remunerata con corrispettivo solo previa autorizzazione dell’amministrazione di appartenenza che la rilascia o la rigetta entro 30 giorni dalla ricezione della richiesta, vige il silenzio assenso decorsi 30 giorni.
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